Illegittimo il diniego di riconoscimento per carenza di Apostille e mancata valutazione comparativa (TAR Lazio n. 13562 del 23.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
È illegittimo il provvedimento con cui l’Amministrazione rigetta l’istanza di riconoscimento di un titolo professionale conseguito all’estero basandosi esclusivamente su carenze documentali di natura formale, come l’assenza di Apostille o la mancata produzione di atti non richiesti dalla normativa europea, senza effettuare una valutazione in concreto delle competenze professionali acquisite dal richiedente. La mancanza dei documenti necessari ai sensi dell’art. 13 della direttiva 2005/36/CE non può essere automaticamente considerata ostativa al riconoscimento, dovendosi verificare se il livello di competenza professionale corrisponda o sia comparabile con la qualificazione richiesta nello Stato di destinazione. L’Amministrazione è tenuta a procedere a un confronto tra le competenze attestate dai titoli e dall’esperienza dell’interessato e le conoscenze richieste dalla normativa nazionale, anche ai sensi degli artt. 45 e 49 TFUE, potendo subordinare il riconoscimento all’adozione di misure compensative.
Il Fatto
Il ricorrente, docente, chiedeva al Ministero dell’Istruzione e del Merito il riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Spagna presso l’Universidad San Jorge, ai fini dell’abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria di II grado. L’Amministrazione rigettava l’istanza sulla base della mancata produzione di alcuni documenti — tra cui il certificato relativo al tirocinio “Practicum” e il titolo accademico di primo ciclo — e della mancanza di Apostille sui titoli prodotti, ritenuti privi di valore legale in Italia. Avverso tale diniego il ricorrente proponeva ricorso, deducendo plurimi vizi di legittimità e chiedendo l’annullamento dell’atto.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo le ragioni del diniego non resistenti al vaglio di legittimità. Quanto alla carenza documentale, il Collegio ha richiamato i principi affermati dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 18 del 2022, secondo cui la mancanza dei documenti necessari ai sensi dell’art. 13 della direttiva 2005/36/CE non può essere automaticamente ostativa al riconoscimento della qualifica professionale, dovendosi verificare in concreto il livello di competenza professionale acquisito. Il Ministero, pertanto, avrebbe dovuto effettuare una valutazione reale e specifica delle competenze dell’istante, non limitandosi a un mero riscontro formale della documentazione.
Con riguardo alla mancata Apostille, il Tribunale ha osservato che si tratta di un adempimento non previsto dalla direttiva 2005/36/CE né dal d.lgs. n. 206/2007, e che la sua richiesta costituisce un ostacolo alla libera circolazione nel mercato interno, in violazione del principio di proporzionalità. Anche tale profilo di doglianza è stato quindi accolto.
Il Collegio ha poi rilevato che l’Amministrazione aveva adottato il diniego nonostante fosse già intervenuta la rimessione alla Corte di Giustizia UE su una questione analoga. Nelle more del giudizio, la CGUE, sez. VIII, 20 novembre 2025, cause riunite C-340/24 e C-442/24, ha chiarito che le autorità dello Stato membro ospitante sono tenute a prendere in considerazione l’insieme dei diplomi, certificati e titoli, nonché l’esperienza pertinente dell’interessato, procedendo a un confronto tra le competenze attestate e quelle richieste dalla normativa nazionale. L’atto di diniego, non recando alcuna valutazione comparativa, è stato pertanto ritenuto carente sotto il profilo motivazionale e istruttorio.
Quanto alla distinzione tra “titoli propri” e “titoli ufficiali”, il TAR ha confermato che la natura abilitante del titolo non ha valore dirimente, essendo sufficiente una mera equivalenza per far sorgere il dovere di riconoscimento, previa verifica in concreto e, se del caso, con l’imposizione di misure compensative ai sensi dell’art. 14 della direttiva 2005/36/CE.
Da ultimo, il Collegio ha accolto la censura relativa alla mancata previsione di misure compensative, cui il Ministero non aveva neppure accennato, escludendo aprioristicamente la possibilità di proseguire l’iter procedurale. Il ricorso è stato quindi accolto, con annullamento del provvedimento impugnato e obbligo per l’Amministrazione di procedere al riesame dell’istanza, anche ai fini dell’eventuale assegnazione di misure compensative. Spese di lite compensate.
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Nota della Redazione
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