Reclamo avverso inammissibilità del piano del consumatore al tribunale collegiale (Cass. civ. Sez. I n. 21731 del 28.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il decreto con cui il giudice monocratico dichiara inammissibile, in sede di verifica preliminare ex art. 70, comma 1, CCII, la proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore è impugnabile con reclamo davanti al tribunale in composizione collegiale, non davanti alla Corte d’appello. Il reclamo in Corte d’appello previsto dall’art. 70, comma 12, CCII riguarda esclusivamente il decreto di diniego dell’omologa, emesso all’esito del contraddittorio con i creditori e con la partecipazione dell’OCC. La diversità ontologica e procedurale tra i due provvedimenti esclude l’assimilazione e giustifica competenze diverse. Il collegio davanti al quale si propone il reclamo è quello camerale, con esclusione del giudice che ha adottato il provvedimento reclamato.
Il Fatto
Un consumatore proponeva domanda di ristrutturazione dei debiti ex artt. 68 e ss. d.lgs. 14/2019. Il giudice monocratico ne dichiarava l’inammissibilità con decreto del 20.01.2023. Proposto reclamo, la Corte d’appello declinava la propria competenza con decreto del 9.06.2023. Il ricorrente riassumeva allora il giudizio davanti al Tribunale, che, con ordinanza dell’8.01.2024, riteneva invece sussistere la competenza della Corte d’appello e proponeva regolamento d’ufficio di competenza ai sensi degli artt. 45 e 47 c.p.c. e dell’art. 29, comma 2, d.lgs. 14/2019.
La Motivazione della Corte
La Corte rileva anzitutto che il codice della crisi non prevede un rimedio specifico avverso il decreto di inammissibilità del piano di ristrutturazione del debito. Il legislatore ha disciplinato soltanto l’impugnazione della sentenza di omologa e il reclamo avverso il decreto di diniego dell’omologazione. La lacuna è stata già segnalata dalla stessa Corte con il decreto del 26.7.2023, emesso su rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c., nel quale si erano evidenziati modelli processuali applicabili analogicamente, tanto davanti alla Corte d’appello quanto al tribunale collegiale.
In difetto di disciplina specifica, trovano applicazione le disposizioni del Titolo III in quanto compatibili, ai sensi dell’art. 65, comma 2, CCII. Il quesito è se i decreti di inammissibilità, privi di espressa previsione, siano comunque reclamabili. La Corte dà risposta positiva, confermando Cass., n. 24870/2024: il CCII prevede in generale il reclamo davanti alla Corte d’appello, salva la disciplina specifica per i decreti del giudice tutelare.
Il problema riguarda il giudice competente sul reclamo avverso il provvedimento negativo del monocratico, assunto senza contraddittorio. La Corte sottolinea che il diniego di omologa è provvedimento diverso: è emesso all’esito del contraddittorio con i creditori e presuppone il decreto di apertura ex art. 70, comma 1, CCII. Il decreto di inammissibilità definisce invece il procedimento in via preliminare e impedisce l’apertura della procedura.
La tesi della competenza della Corte d’appello non è insuperabile. Dall’esame testuale dell’art. 70 CCII emerge che il reclamo in appello è limitato al diniego di omologa. Le diverse caratteristiche ontologiche e procedurali inducono a ritenere che il provvedimento di inammissibilità debba essere reclamato davanti al tribunale in composizione collegiale, escluso il giudice del provvedimento reclamato, sul modello camerale degli artt. 738 e ss. c.p.c. e art. 669 terdecies c.p.c. L’individuazione si pone in continuità con il reclamo avverso i provvedimenti del curatore e del giudice delegato, oggi trasfuso nell’art. 124 d.lgs. 14/2019.
La Corte osserva infine che il decreto correttivo entrato in vigore il 26.11.2024 ha riformulato l’art. 70 CCII, prevedendo espressamente la reclamabilità del decreto di inammissibilità davanti al tribunale, con richiamo agli artt. 737 e 738 c.p.c. La relazione di accompagnamento chiarisce che il legislatore non ha inteso innovare, ma colmare una lacuna interpretativa. Va pertanto dichiarata la competenza del Tribunale adito, nulla per le spese.
Nota della Redazione
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