Notifica a mezzo consegna all’impiegato addetto e regressione del processo tributario (Cass. civ. Sez. V n. 21733 del 28.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo tributario, la notificazione del ricorso introduttivo o dell’appello effettuata mediante consegna dell’atto all’impiegato addetto, ai sensi dell’art. 16, comma 3, d.lgs. n. 546/1992, cui rinviano gli artt. 20 e 53 del medesimo decreto, è valida quando sulla copia depositata priva della dichiarazione di ricevuta la sottoscrizione dell’impiegato sia accompagnata dal timbro dell’ufficio ricevente con l’indicazione della data di consegna. Tale adempimento è sufficiente a garantire il rituale ricevimento dell’atto da parte del destinatario. Riconosciuta la validità della notifica, il vizio che ha precluso al ricorrente la difesa sin dal primo grado integra una nullità incidente sull’integrità del contraddittorio, che impone la regressione del processo al giudizio di primo grado.
Il Fatto
Al contribuente è stata notificata una richiesta di pagamento per complessivi euro 1.580,51, riferita a fatture per la tassa sui rifiuti relative agli anni 2009 e 2010, che egli assume di non aver mai ricevuto. Ha proposto ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Messina, che lo ha dichiarato inammissibile per non aver fornito la prova della notificazione all’ente intimato, rimasto contumace.
La Commissione Tributaria Regionale, nel confermare la decisione, ha peraltro riferito un’avvenuta costituzione dell’appellata che in realtà non vi era stata, liquidando le spese di lite. Il contribuente ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi, incentrati sul difetto di motivazione, sulla validità della notifica e sull’illegittima condanna alle spese.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta per primo, per priorità logica, il secondo motivo, ritenendolo fondato e assorbente degli altri. Il thema decidendum riguarda la validità della notificazione del ricorso introduttivo effettuata mediante consegna diretta all’ente locale.
La norma applicabile ratione temporis è l’art. 16, comma 3, d.lgs. n. 546/1992, secondo cui le notificazioni possono eseguirsi mediante consegna dell’atto all’impiegato addetto che ne rilascia ricevuta sulla copia. Nel caso di specie il deposito della notifica evidenzia proprio la consegna all’impiegato, attestata dal timbro, dalla data e dalla firma apposta in occasione del ritiro.
La Corte richiama il proprio orientamento, secondo cui la notifica è valida se sulla copia dell’atto priva della dichiarazione di ricevuta la sottoscrizione dell’impiegato è accompagnata dall’apposizione del timbro dell’ufficio ricevente con l’indicazione della data di consegna, essendo tale adempimento sufficiente a garantire il rituale ricevimento da parte del destinatario (Cass. 11/06/2024, n. 16223).
Ne consegue la validità della notifica e la sussistenza del vizio lamentato, che ha precluso al ricorrente la difesa sin dal giudizio di prime cure. Trattandosi di vizio incidente sull’integrità del contraddittorio, sussistono i presupposti, pur eccezionali e tassativi, della regressione del processo al primo grado.
La sentenza impugnata è quindi annullata, con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Messina, ai sensi dell’art. 383, comma 3, c.p.c., che in diversa composizione provvederà anche sulle spese di legittimità.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.