Reclamo preventivo ABF: le lettere di recesso non integrano la contestazione richiesta (ABF Collegio di Milano n. 1189 del 10.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario deve essere preceduto da un reclamo preventivo all’intermediario. Ai sensi delle Disposizioni ABF, costituisce reclamo ogni atto con cui il cliente chiaramente identificabile contesta in forma scritta all’intermediario un suo comportamento, anche omissivo. La mera comunicazione con cui il cliente esercita il diritto di recesso a seguito di una modifica unilaterale del contratto non integra, di per sé, una contestazione del comportamento dell’intermediario e non assolve alla funzione del reclamo preventivo. In difetto di tale presupposto il ricorso è inammissibile, salva la verifica del contenuto effettivo delle comunicazioni, possibile solo ove le stesse siano prodotte in atti.

Il Fatto

La ricorrente aveva stipulato con la banca un rapporto di credito rotativo. Nell’ottobre 2024 l’intermediario le aveva inviato una Proposta di Modifica Unilaterale delle condizioni, che prevedeva l’aumento del fido da 3.000,00 a 4.000,00 euro e il contestuale incremento della rata mensile da 90,00 a 120,00 euro. La cliente aveva quindi trasmesso due comunicazioni di recesso, nel novembre 2024 e nel gennaio 2025, lamentando la mancanza di riscontro e le richieste di pagamento per rate maggiorate.

La ricorrente ha chiesto l’accertamento del recesso esercitato, della condotta illegittima della banca per il mancato riscontro e una rideterminazione del credito vantato. L’intermediario ha eccepito in via preliminare l’inammissibilità del ricorso per difetto di preventivo reclamo e, nel merito, ha sostenuto la correttezza del proprio operato, precisando che l’aumento della rata non si era mai verificato e che la pratica attendeva soltanto il saldo del debito residuo.

La motivazione del Collegio

Il Collegio esamina anzitutto l’eccezione di inammissibilità per mancanza di idoneo reclamo preventivo. L’intermediario aveva sostenuto che le comunicazioni con cui la cliente manifestava la volontà di recedere non potessero integrare gli estremi di un reclamo, in quanto prive di una formale contestazione di un contegno attivo o omissivo della banca.

Il Collegio richiama le Disposizioni ABF (Sez. VI, par. I), secondo cui il ricorso è preceduto da un reclamo preventivo all’intermediario, che il cliente rimasto insoddisfatto o il cui reclamo non abbia avuto esito nel termine di sessanta giorni può presentare ricorso. Le stesse Disposizioni definiscono il reclamo come ogni atto con cui un cliente chiaramente identificabile contesta in forma scritta all’intermediario un suo comportamento, anche omissivo.

La decisione rileva un deficit istruttorio rilevante. Nel modulo di ricorso la cliente afferma di aver reclamato il 31/01/2025 e di non aver ricevuto risposta, ma di tale reclamo non vi è traccia in atti. Non risultano prodotte neppure le due PEC inviate in data 19/11/24 e 31/01/25, con cui la cliente comunicava la volontà di recedere dal contratto di credito revolving. In atti figura unicamente la copia della PMU datata 25/10/24.

La ricezione delle due lettere da parte dell’intermediario è pacifica. Tuttavia, senza la loro produzione, il Collegio non ha la possibilità di verificare se il loro contenuto potesse integrare nella sostanza quello di un reclamo, che certamente non è stato avanzato in forma espressa. La banca, dal canto suo, aveva correttamente osservato che l’esercizio del diritto di recesso non era condizionato a una risposta scritta dell’istituto e che le semplici lettere di recesso non possono costituire valido reclamo preventivo.

Su questa base, e in presenza di una documentazione scarna versata unicamente dalla banca resistente (contratto di finanziamento, PMU ed estratto conto del rapporto), il Collegio reputa fondata l’eccezione di difetto di valido preventivo reclamo e dichiara il ricorso inammissibile. La questione di merito relativa all’aumento della rata e alla condotta dell’intermediario resta così assorbita.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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