Estinzione anticipata del credito ai consumatori (ABF Collegio di Roma n. 4743 del 26.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di estinzione anticipata dei contratti di credito ai consumatori sottoscritti anteriormente al 25 luglio 2021, il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito comprende tutti i costi posti a suo carico, secondo il principio affermato dalla sentenza Lexitor della Corte di giustizia UE. A seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 11-octies, comma 2, del d.l. n. 73/2021, la disciplina applicabile è quella dell’art. 125-sexies t.u.b. nel testo previgente. Il rimborso degli oneri non maturati segue il criterio di proporzionalità pura per i costi recurring e il metodo della curva degli interessi per i costi up front, salvo diversa previsione contrattuale.
Il Fatto
Il ricorrente ha stipulato con l’intermediario un contratto di finanziamento in data 6 agosto 2019. Ha poi estinto anticipatamente il finanziamento a gennaio 2024, in corrispondenza della rata n. 50 su 120.
A titolo di equo rimborso degli oneri non maturati per effetto dell’estinzione anticipata, invoca l’art. 125-sexies t.u.b. e chiede la somma di euro 1.467,94. L’intermediario resiste, sostenendo di aver gestito il rapporto in aderenza alla normativa primaria e alle norme regolamentari, e chiede il rigetto del ricorso.
La motivazione del Collegio
Il Collegio muove dalla premessa che l’art. 125-sexies t.u.b. ha trasposto nell’ordinamento italiano l’art. 16, par. 1, della direttiva 2008/48/CE. Richiama poi la sentenza Lexitor della Corte di giustizia UE dell’11 settembre 2019, causa C-383/18, secondo cui il diritto alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi a carico del consumatore.
Sul piano dell’applicazione nel tempo, il Collegio ricorda che il Collegio di coordinamento dell’Arbitro, con la decisione n. 26525 del 2019, ha ritenuto il principio immediatamente applicabile anche ai contratti anteriori alla pubblicazione della sentenza. L’art. 125-sexies t.u.b. è stato poi novellato dall’art. 11-octies, comma 1, del d.l. n. 73/2021. Per i contratti sottoscritti prima dell’entrata in vigore, il comma 2 ha dettato disposizioni intertemporali, dichiarate costituzionalmente illegittime dalla Corte costituzionale n. 263/2023 per contrasto con gli artt. 11 e 117, comma 1, Cost. Da ultimo, l’art. 27 del d.l. n. 104/2023 ha sostituito i periodi secondo e seguenti dell’art. 11-octies, comma 2, richiamando il diritto dell’Unione e le disposizioni del t.u.b. vigenti alla data di sottoscrizione.
Il Collegio respinge il richiamo dell’intermediario alla sentenza Unicredit Bank Austria C-555/21, resa in tema di credito immobiliare, escludendone l’applicabilità al diverso ambito del credito ai consumatori, come già affermato nella decisione n. 6561 del 2024. Poiché il contratto è anteriore al 25 luglio 2021, la controversia è regolata dall’art. 125-sexies t.u.b. nel testo introdotto dal d.lgs. n. 141/2010.
Quanto ai criteri di rimborso, il Collegio applica l’orientamento condiviso dai Collegi: proporzionalità pura per i costi recurring, curva degli interessi per i costi up front, in assenza di diversa previsione pattizia. Per la qualificazione delle voci richiama la decisione n. 8753 del 2024 del Collegio di Roma, resa sulla medesima fattispecie contrattuale: sono up front le commissioni di attivazione e le provvigioni dell’intermediario del credito; sono recurring le commissioni di gestione e i costi di incasso rate.
Il Collegio rileva che il calcolo del ricorrente non coincide con il risultato corretto, perché applica la proporzionalità lineare a tutte le voci e ragiona su 71 anziché 70 rate residue. Dispone quindi che l’intermediario corrisponda euro 902,00, con interessi legali dalla richiesta al saldo, oltre al contributo di euro 200,00 alla Banca d’Italia e al rimborso di euro 20,00 per la presentazione del ricorso.
Nota della Redazione
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