Nessun obbligo di attivare le procedure straordinarie di reclutamento AFAM (TAR Campania n. 1789 del 03.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 59, comma 9-ter, d.l. n. 73/2021, nel prevedere che le istituzioni AFAM «possono indire», prioritariamente rispetto alle selezioni di cui all’art. 6, comma 4-ter, d.l. n. 198/2022, le procedure straordinarie di reclutamento riservate ai docenti precari, attribuisce una mera facoltà e non un obbligo di avvio in presenza di cattedre vacanti con docenti in possesso dei requisiti. La finalità di riduzione del precariato storico e di stabilizzazione dei docenti non vale a trasformare la facoltà in un obbligo, restando l’iniziativa rimessa alla discrezionalità delle singole istituzioni. La scelta del Consiglio Accademico di destinare la facoltà assunzionale ai settori per i quali non siano state avviate procedure ex D.M. n. 180/2023 e vi siano graduatorie capienti risponde al principio di scorrimento delle graduatorie e non è affetta da eccesso di potere. Le procedure ex D.M. n. 180/2023 sono finalizzate al reclutamento a tempo indeterminato, sicché la loro utilizzazione non contraddice l’obiettivo di contenimento del lavoro a termine.
Il Fatto
Un docente precario di Musica d’insieme per strumenti a fiato ha impugnato la delibera del Consiglio Accademico di un Conservatorio statale, nella parte in cui non ha utilizzato una delle dieci facoltà assunzionali disponibili per l’anno accademico 2024/2025. Il ricorrente sosteneva che, in presenza di un’ulteriore cattedra vacante per la quale possedeva i requisiti di partecipazione, l’amministrazione fosse tenuta ad avviare la procedura straordinaria di reclutamento.
Il Conservatorio si è costituito chiedendo il rigetto del ricorso. La domanda cautelare era stata respinta con ordinanza. Il ricorrente ha formulato istanza di prelievo e la causa è stata spedita in decisione all’udienza del 22 ottobre 2025.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla ricostruzione del quadro normativo in materia di istituzioni AFAM. La legge n. 508/1999 ha avviato la riforma del settore, prevedendo regolamenti attuativi per le procedure di reclutamento. Nelle more della loro adozione, l’art. 6, comma 4-ter, d.l. n. 198/2022 ha consentito il reclutamento a tempo indeterminato mediante selezioni pubbliche, attuate con il D.M. n. 180/2023. Su tale assetto si innesta la disposizione invocata dal ricorrente.
Secondo il Collegio, la finalità della norma è chiara: disegnare un piano di reclutamento straordinario riservato ai docenti con maggiore esperienza, per assicurare stabilità dell’insegnamento e ridurre il precariato storico. Il requisito dell’esperienza professionale svolge la funzione di attribuire una tutela peculiare a tale categoria, favorendone il riassorbimento.
Tale finalità, tuttavia, non si traduce in un obbligo a carico delle istituzioni. Il tenore testuale della disposizione, e in particolare l’espressione «possono indire», dimostra che l’avvio delle procedure è rimesso alla discrezionalità delle singole istituzioni. Il Collegio richiama un precedente del TAR Campania, Napoli, sez. IV, n. 4344 del 2024, che conforta tale lettura.
La motivazione della delibera impugnata, che destina il reclutamento ai soli settori non interessati da procedure ex D.M. n. 180/2023 e per i quali vi siano graduatorie capienti, non è irragionevole. Essa si giustifica alla luce dei principi in tema di scorrimento delle graduatorie e non contraddice la ratio della disciplina. Il ricorrente assumeva che la graduatoria ex D.M. n. 180/2023 potesse essere utilizzata solo per assunzioni a tempo determinato; la tesi è smentita sia dall’art. 4 del D.M. n. 180/2023, che prevede il reclutamento a tempo indeterminato, sia dalla circolare ministeriale n. 14764 del 28 ottobre 2024, che ammette lo scorrimento degli idonei in presenza di una ulteriore facoltà assunzionale.
Il ricorso è pertanto infondato e viene respinto, con condanna del ricorrente alle spese di lite.
Nota della Redazione
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