Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse nelle concessioni demaniali marittime (TAR Toscana n. 1276 del 18.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo, la sopravvenuta carenza dell’interesse alla decisione, dichiarata dalla parte ricorrente e non contestata dalla parte resistente, determina l’improcedibilità del ricorso e dei connessi motivi aggiunti. La declaratoria consegue alla verifica che la pretesa azionata ha perso il requisito di attualità e concretezza. La compensazione delle spese è giustificata quando la vicenda è caratterizzata da una complessa evoluzione normativa e giurisprudenziale che ha reso incerta la stessa individuazione del diritto applicabile.
Il Fatto
La società ricorrente, titolare di un rapporto concessorio su area demaniale marittima a destinazione turistico-ricreativa, ha impugnato davanti al TAR Toscana gli atti con cui il Comune di Pietrasanta ha rideterminato e differito i termini di scadenza delle concessioni demaniali marittime, dapprima al 31 dicembre 2023 e poi al 30 settembre 2027, ai sensi della legge 5 agosto 2022, n. 118, come modificata dal decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131, convertito nella legge 14 novembre 2024, n. 166.
Con ricorso introduttivo e successivi motivi aggiunti la ricorrente ha chiesto l’accertamento della natura del rapporto concessorio, la disapplicazione della normativa nazionale ritenuta incompatibile con il diritto dell’Unione europea e la condanna dell’amministrazione al rilascio di nuovi titoli concessori con rinnovo automatico. In via subordinata ha sollecitato un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia e la rimessione di questioni di legittimità costituzionale. All’udienza pubblica del 10 giugno 2026 nessuno è comparso per le parti e la ricorrente ha depositato dichiarazione di venir meno dell’interesse alla decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che, alla pubblica udienza del 10 giugno 2026, chiamata la causa per la verifica dell’interesse alla decisione, nessuno è comparso. La parte ricorrente ha versato in atti una dichiarazione che evidenzia il venir meno dell’interesse alla definizione della controversia, con contestuale richiesta di compensazione delle spese di giudizio.
La parte resistente, pur non comparsa all’udienza, aveva già preso atto con propria dichiarazione della sopravvenuta improcedibilità, chiedendo il favore delle spese. Le due posizioni processuali convergono dunque nel riconoscere che la pretesa azionata ha perso i connotati di attualità e concretezza che ne giustificano lo scrutinio nel merito.
Su queste premesse il Tribunale ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse, con conseguente pronuncia di improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti. La decisione non investe il merito delle questioni prospettate, restando assorbito ogni profilo di compatibilità della normativa nazionale con il diritto eurounitario e ogni valutazione sulle eccezioni di illegittimità costituzionale.
Quanto alle spese, il Collegio ha ritenuto di disporne la compensazione. La scelta è motivata dalla complessa evoluzione normativa e giurisprudenziale che ha caratterizzato la materia delle concessioni demaniali marittime, evoluzione che ha inciso sulla stessa configurazione degli interessi dedotti in giudizio e sull’andamento del contenzioso.
Nota della Redazione
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