Recupero crediti Asl da sforamento tetti di spesa (TAR Campania n. 643 del 30.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le controversie relative al recupero, da parte della Asl, dei crediti derivanti dagli sforamenti dei tetti di spesa delle strutture sanitarie private accreditate appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario quando abbiano ad oggetto le sole modalità procedimentali di recupero e l’effettiva debenza dei corrispettivi, senza investire l’esercizio di un potere autoritativo incidente sulla situazione giuridica soggettiva dell’operatore. L’atto con cui l’azienda sanitaria disciplina la scansione dell’iter di recupero — comunicazione di avvio, memorie difensive, chiusura del procedimento, richiesta di nota di credito — è privo di attitudine lesiva diretta e non integra espressione del potere di programmazione sanitaria. Restano devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 104/2010, le sole controversie in cui sia contestata l’azione autoritativa dell’amministrazione sull’economia del rapporto concessorio.
Il Fatto
Una struttura sanitaria privata accreditata per prestazioni di riabilitazione impugna, davanti al TAR Campania, la deliberazione con cui la Asl ha approvato le istruzioni operative per il recupero dei crediti derivanti dagli sforamenti dei tetti di spesa della branca riabilitazione, unitamente all’allegato che ne detta l’iter applicativo. La ricorrente contesta, in particolare, il ricorso alla compensazione legale quale modalità ordinaria di soddisfacimento dei crediti presuntivamente vantati dall’azienda, ritenendola in contrasto con i precedenti indirizzi operativi della stessa amministrazione.
Deduce la violazione della disciplina IVA, la falsa applicazione degli artt. 1241 e ss. cod. civ. e degli artt. 8-quinquies e ss. d.lgs. n. 502/1992, il difetto di istruttoria e di motivazione, l’incompetenza assoluta e la lesione del legittimo affidamento per l’assenza di una disciplina transitoria. La Asl eccepisce, tra l’altro, il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ritiene fondata l’eccezione preliminare e dichiara il difetto di giurisdizione. Il percorso argomentativo muove dall’orientamento di legittimità secondo cui i rapporti tra aziende sanitarie e strutture private accreditate conservano natura di concessione di pubblico servizio, con la conseguenza che le relative controversie sono attratte, di regola, nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
Il criterio distintivo è enunciato richiamando Cass. Sez. U. n. 603 del 2005 e Cass. Sez. U. n. 10149 del 2012: restano devolute al giudice ordinario le liti a contenuto meramente patrimoniale, attinenti a indennità, canoni e altri corrispettivi, in cui la contrapposizione si schematizza nel binomio obbligo-pretesa. Sono invece riservate al giudice amministrativo le controversie in cui si verifica l’azione autoritativa sull’intera economia del rapporto, secondo il binomio potere-interesse.
Il Tribunale richiama poi Cass. Sez. U. n. 16391 del 2011, che ha ascritto alla giurisdizione esclusiva le controversie concernenti la determinazione del tetto di spesa, la rettifica della capacità operativa massima e la ripartizione della spesa tra attività assistenziali, trattandosi di atti inerenti al potere di programmazione sanitaria. Specularmente, in materia di regressione tariffaria la giurisdizione è del giudice ordinario quando la lite ha per oggetto la sola effettiva debenza dei corrispettivi, come affermato da Cass. Sez. U. n. 32265 del 21.11.2023.
Applicando tale criterio, il Collegio osserva che le censure non investono il potere di programmazione sanitaria, ma le modalità procedimentali con cui è disciplinato il recupero dei crediti. L’atto impugnato si limita a scandire l’iter interno degli uffici — avvio del procedimento, termine per le memorie, chiusura, richiesta di nota di credito — senza l’esercizio di alcun potere autoritativo idoneo a modificare le situazioni giuridiche soggettive delle strutture accreditate. Ne deriva la giurisdizione del giudice ordinario, con salvezza degli effetti della domanda in caso di riproposizione entro tre mesi dal passaggio in giudicato.
Nota della Redazione
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