Irricevibilità del ricorso contro titoli edilizi per infruttuosa decorrenza del termine dalla piena conoscenza (TAR Lazio n. 14367 del 26.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il termine per proporre ricorso giurisdizionale o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica avverso titoli edilizi decorre dall’inizio dei lavori qualora si contesti l’an dell’edificazione, poiché già da quel momento si costituisce la piena conoscenza della realizzazione dell’opera. La sola percezione dell’esistenza di aspetti che rendano evidente la lesività della propria sfera giuridica è sufficiente a integrare la piena conoscenza, senza necessità di conoscenza integrale dei provvedimenti. Il tardivo esercizio del diritto di accesso da parte del vicino è inidoneo a procrastinare il dies a quo di decorrenza del termine di impugnativa, essendo lesivo del principio di stabilità dei rapporti giuridici e di tutela dell’affidamento dei soggetti titolari dell’autorizzazione.
Il Fatto
La ricorrente ha impugnato gli atti della procedura autorizzatoria per la realizzazione di un impianto tecnologico di radiotelecomunicazione, inizialmente con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica e poi con trasposizione in sede giurisdizionale. Ha contestato la costruzione della stazione radio base, deducendo la mancata ponderazione degli interessi in gioco da parte delle amministrazioni coinvolte.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto fondata e dirimente l’eccezione di irricevibilità del ricorso straordinario per tardività della proposizione, ai sensi dell’art. 9 del d.P.R. n. 1199/1971, che fissa il termine di centoventi giorni dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza dell’atto impugnato.
Richiamando il principio secondo cui il termine per impugnare i titoli edilizi decorre dall’inizio dei lavori quando si contesta l’an dell’edificazione, il Tribunale ha rilevato che le censure della ricorrente non riguardavano le modalità di realizzazione dell’opera ma la sua stessa costruzione. La memoria di replica, nel lamentare l’omessa ponderazione degli interessi e la possibilità di collocare l’infrastruttura in posizione diversa, confermava la contestazione dell’an.
Il Collegio ha accertato che la ricorrente aveva conoscenza dell’inizio dei lavori al 2 novembre 2022 e della loro conclusione al 12 dicembre 2022, sicché il termine di impugnazione era scaduto il 2 marzo 2023. La notifica del ricorso straordinario effettuata l’11 aprile 2023 risultava, pertanto, tardiva.
Quanto alla dedotta mancata conoscibilità delle caratteristiche dell’opera dalla cartellonistica di cantiere, il Tribunale ha precisato che per la piena conoscenza non è necessaria la conoscenza integrale dei provvedimenti, essendo sufficiente la percezione di aspetti che rendano evidente la lesività della propria sfera giuridica. La vicinitas del soggetto rispetto all’area agevola la conoscenza dell’entità delle opere e impone al vicino l’obbligo di attivarsi prontamente con l’accesso agli atti, il cui tardivo esercizio non procrastina il termine di impugnativa.
Il Tribunale ha infine respinto l’istanza istruttoria volta all’esibizione della bolla di accompagnamento del palo metallico, fondata sull’erroneo presupposto che il termine decorresse dall’installazione del palo stesso, mentre esso decorre dall’avvio dei lavori. Il ricorso è stato dichiarato irricevibile per tardività, con compensazione delle spese di lite.
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