Recupero del credito d’imposta con controllo automatico ex art. 36 bis (Cass. civ. Sez. V n. 34142 del 26.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamenti e controlli delle dichiarazioni tributarie, è legittimo il disconoscimento del credito d’imposta operato a seguito di controllo automatizzato, qualora esso abbia carattere cartolare e non implichi valutazioni, in quanto effettuato sulla base di un riscontro obiettivo dei dati formali della dichiarazione dei redditi e dell’anagrafe tributaria. In tal caso non è necessaria la preventiva comunicazione di irregolarità. Nel giudizio di cassazione, la proroga speciale dei termini prevista dalle leggi sul condono non si cumula con la sospensione feriale, ma se il termine prorogato cade nel periodo feriale dall’1 agosto al 15 settembre, la scadenza è differita secondo le regole ordinarie. La censura di motivazione apparente resta confinata a casi specifici e ricorre solo quando la sentenza sia priva del “minimo costituzionale”.
Il Fatto
La società contribuente si vedeva recuperare, mediante cartella impo-esattiva ex art. 36 bis d.P.R. n. 600/1973, un credito d’imposta dichiarato per l’anno 2009 e riportato in compensazione, relativo a investimenti in aree svantaggiate del Mezzogiorno esposti nel 2007. L’Ufficio disconosceva il credito, cumulava interessi e irrogava sanzioni.
Il ricorso della contribuente trovava parziale accoglimento in primo grado, con affermazione della necessità della procedura ex art. 36 ter d.P.R. n. 600/1973. L’appello principale dell’Ufficio e quello incidentale della contribuente venivano entrambi rigettati dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado, che confermava la decisione di prime cure. L’Agenzia delle entrate ricorreva allora per cassazione con due motivi, cui la contribuente replicava con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina con priorità l’eccezione di tardività del ricorso sollevata in controricorso: secondo la contribuente il termine sarebbe scaduto il 13 agosto 2024, mentre la notifica è avvenuta il 2 settembre 2024, non potendosi sommare la proroga speciale dei termini condonistici con la sospensione feriale ordinaria.
Il Collegio richiama Cass. V n. 28398/2021, che esclude la sovrapposizione tra sospensione feriale e proroga speciale, ma rileva che il caso è diverso: qui si tratta di calcolare la proroga e verificarne la scadenza. Se il termine prorogato cade nel periodo di sospensione feriale, esso va differito alla scadenza di questa.
In coerenza con Cass. V n. 10252/2020, il termine effettivo di impugnazione che scada nel periodo feriale o successivamente deve essere ulteriormente spostato secondo le regole ordinarie. Il ricorso, notificato il 2 settembre 2024, è dunque tempestivo e l’eccezione è infondata.
Il primo motivo, che lamenta motivazione apparente ex art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992, è infondato. Il vizio ricorre solo quando il giudice ometta gli elementi del convincimento o li indichi senza disamina logica e giuridica, rendendo impossibile il controllo (Cass. S.U. n. 8053/2014; Cass. VI-5 n. 9105/2017; Cass. Sez. L n. 161/2009). La sentenza impugnata illustra invece le ragioni della sussunzione nella fattispecie dell’art. 36 ter e supera il “minimo costituzionale”.
E’ fondato il secondo motivo. In fattispecie analoga si è ribadito che è legittimo il disconoscimento del credito d’imposta operato a seguito di controllo automatizzato, quando abbia carattere cartolare e non implichi valutazioni, fondandosi sul riscontro obiettivo dei dati formali (Cass. n. 13898/2025). Non è necessaria la preventiva comunicazione di irregolarità ex art. 36 bis d.P.R. n. 600/1973. Il ricorso è accolto, la sentenza cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche sulle spese.
Nota della Redazione
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