Estinzione per cessata materia del contendere nel giudizio di resa del conto dopo la regolare trasmissione della documentazione contabile (Corte dei Conti Sez. giur. Lombardia n. 117 del 16.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di resa del conto ha natura giurisdizionale, come si desume dalle norme che lo regolamentano e che ne determinano la definizione mediante sentenza immediatamente esecutiva e non appellabile, resa all’esito di un’udienza pubblica ai sensi dell’art. 144 del codice di giustizia contabile. Quando l’agente contabile depositi il conto giudiziale nel termine assegnato e l’amministrazione lo trasmetta alla Sezione giurisdizionale, il giudizio per la resa del conto si estingue per cessata materia del contendere, non essendovi più alcuna utilità nell’accertamento giurisdizionale.
Il Fatto
La Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale per la Lombardia aveva proposto ricorso ai sensi dell’art. 141, comma 4, del codice di giustizia contabile, domandando al giudice monocratico di assegnare all’agente contabile di un Comune un termine perentorio per il deposito del conto giudiziale ex art. 233 d.lgs. n. 267/2000, relativamente alle annualità dal 2013 al 2020.
Con decreto era stato fissato il termine di sessanta giorni per il deposito dei conti da parte dell’agente contabile e il successivo termine di trenta giorni per la trasmissione all’amministrazione comunale. L’ente aveva provveduto alla trasmissione della documentazione e, all’udienza camerale, la Procura Regionale aveva dato atto della regolare trasmissione della documentazione contabile, chiedendo la declaratoria di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
La Motivazione della Corte
Il Giudice monocratico ha richiamato il più recente orientamento giurisprudenziale secondo cui il giudizio per resa di conto, seppure strumentale rispetto al giudizio di conto, ha natura giurisdizionale, “ritraibile dalle norme che lo regolamentano in tutte le sue fasi e che, in particolare, determinano la sua definizione mediante la pronuncia di una sentenza, immediatamente esecutiva e non appellabile, resa all’esito di un’udienza pubblica” (art. 144 c.g.c.), come già affermato da Corte dei conti, Sez. Marche, n. 198/2020.
Accertato che la documentazione contabile era stata regolarmente trasmessa alla Sezione giurisdizionale, il Giudice ha ritenuto che non residuasse alcuna utilità nella prosecuzione del giudizio, atteso che l’adempimento richiesto all’agente contabile era stato integralmente eseguito e la Procura stessa aveva chiesto la declaratoria di estinzione.
La Corte ha pertanto dichiarato estinto il giudizio per la resa del conto per cessata materia del contendere, con compensazione delle spese e rinvio degli atti al magistrato relatore per l’esame della documentazione depositata. La pronuncia si inserisce nell’ambito della funzione di controllo sulla regolarità della gestione degli agenti contabili, ove l’intervento giurisdizionale svolge una funzione sollecitatoria e risulta esaurito una volta ottenuto l’adempimento.
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Nota della Redazione
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