Revoca porto d’armi legittima per rapporti con soggetti criminali (TAR Piemonte n. 1773 del 14.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di licenza di porto d’armi l’Autorità di pubblica sicurezza esercita un’ampia discrezionalità di natura cautelare e preventiva, non sanzionatoria, nel valutare l’affidabilità del soggetto nell’uso e nella custodia delle armi. Il provvedimento di revoca ex art. 11, terzo comma, T.U.L.P.S. può fondarsi su rapporti professionali stabili e duraturi intrattenuti dal titolare con soggetti ritenuti prossimi ad ambienti della criminalità organizzata, accertati in provvedimenti di informazione antimafia interdittiva. A tal fine non rileva l’attualità meramente temporale dei rapporti, potendo la prognosi negativa basarsi su relazioni stabili del passato. Il precedente rinnovo della licenza non impedisce la revoca fondata su fatti non conosciuti all’epoca della concessione o su sopravvenute interdittive.
Il Fatto
La ricorrente impugnava il provvedimento con cui il Questore aveva revocato la licenza di fucile per uso tiro a volo. La revoca si fondava sul fatto che la ricorrente era socio e consigliere di due società, entrambe destinatarie di informazione antimafia interdittiva adottata dalle competenti Prefetture, e sulla sussistenza di rapporti con un soggetto ritenuto vicino ad ambienti della criminalità organizzata.
Il ricorso, articolato in quattro motivi, denunciava l’inadeguatezza dell’istruttoria e della motivazione, la contraddittorietà della revoca rispetto al precedente rinnovo della licenza, la mancata ostensione degli atti e la carenza dei presupposti per una revoca intesa come automatica conseguenza dell’informativa antimafia. L’amministrazione si costituiva in giudizio con comparsa di stile.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce il quadro normativo di riferimento: gli artt. 11, 39 e 43 T.U.L.P.S. distinguono i casi di potere vincolato da quelli di potere discrezionale. Nell’ambito del potere discrezionale l’art. 39 consente di vietare la detenzione di armi a chi sia ritenuto capace di abusarne, mentre l’art. 43, secondo comma, permette di valutare anche l’assenza di buona condotta.
Il Tribunale ribadisce che non esiste nel nostro ordinamento un diritto soggettivo alla detenzione e al porto di armi, trattandosi di situazioni eccezionali rispetto al generale divieto di circolare armati. Il giudizio prognostico di affidabilità è espressione di ampia discrezionalità e non può prescindere da specifici elementi di fatto, singolarmente e cumulativamente apprezzati.
Applicando tali coordinate al caso concreto, il Collegio ritiene non irragionevole la valutazione di inaffidabilità formulata sulla base di consolidati rapporti professionali tra la ricorrente e un soggetto presente nelle compagini sociali delle società attinte da interdittiva. Non si tratta di un automatismo fondato sul mero rapporto societario, ma di una valutazione sostanziale sulla stabilità e durata dei rapporti con soggetto ritenuto prossimo ad ambienti criminali.
Non rileva l’attualità temporale dei rapporti, ben potendo la prognosi negativa fondarsi su relazioni stabili del passato, all’esito di una valutazione complessiva che ne confermi l’attualità delle esigenze cautelative. Né può invocarsi la cessazione dei rapporti sociali in epoca anteriore al provvedimento.
Quanto alla dedotta contraddittorietà con il precedente rinnovo, il Tribunale osserva che il rilascio in epoca successiva all’interdittiva non impedisce di valorizzare i fatti in essa accertati, soprattutto se l’amministrazione non ne era a conoscenza. Inoltre la revoca si fonda anche su una sopravvenuta interdittiva. Irrilevante è infine la revoca dell’interdittiva, intervenuta dopo il provvedimento impugnato, che può solo fondare una nuova istanza. Il ricorso è pertanto rigettato, con spese compensate.
Nota della Redazione
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