Legittimo il regolamento metropolitano sul canone unico pubblicitario (TAR Toscana n. 993 del 26.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il regolamento con cui la città metropolitana attua il canone unico patrimoniale di cui all’art. 1, commi 816 e 821, legge n. 160/2019 rientra nell’ampia discrezionalità tecnica riconosciuta all’ente in materia di installazione di impianti pubblicitari e di sicurezza stradale. Non sono illegittime le previsioni che qualificano come pubblicitari i segnali verticali di indicazione recanti nome o logo di attività privata, purché ne mantengano il richiamo alla disciplina dei segnali turistici e di territorio degli artt. 134 e 136 del regolamento di attuazione del codice della strada. La fissazione di un limite temporale a due rinnovi, per nove anni complessivi, non contrasta con il limite massimo di ventinove anni dell’art. 27, comma 5, cod. strada né con la validità triennale rinnovabile dell’art. 53, comma 6, d.P.R. n. 495/1992. Il sindacato del giudice amministrativo resta circoscritto alla manifesta illogicità o irragionevolezza.

Il Fatto

Un’associazione nazionale di categoria del settore della cartellonistica stradale e alcune società operanti nel settore impugnavano la deliberazione del Consiglio Metropolitano con cui la Città Metropolitana di Firenze aveva istituito il canone unico patrimoniale e approvato il relativo regolamento di applicazione, pubblicato nell’aprile 2021. Il gravame investiva il regolamento e i suoi allegati, contestando la disciplina dei segnali di indicazione, dei posizionamenti su suolo demaniale, della durata dei titoli e dei criteri di determinazione del canone.

L’ente resistente eccepiva in via preliminare il difetto di legittimazione attiva e di interesse, e nel merito l’infondatezza di tutte le doglianze. La causa giungeva in decisione all’udienza pubblica del 18 febbraio 2026.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla premessa che il nuovo regolamento ha disciplinato ex novo l’intera materia, abrogando implicitamente le previsioni precedenti incompatibili in forza del criterio cronologico. L’eccezione preliminare è respinta: alla luce dei principi dell’Adunanza Plenaria n. 6/2020, sussiste la legittimazione sia delle società sia dell’associazione di categoria, poiché le norme impugnate rideterminano criteri di posizionamento, facoltà di rinnovo, durata dei titoli e canone, incidendo in modo uniforme sugli interessi di tutti gli operatori del settore.

Nel merito il ricorso è respinto. Quanto al primo motivo, il Collegio osserva che i segnali verticali di indicazione dell’art. 39 cod. strada assolvono una funzione di pubblica utilità e sono assoggettati a rigida disciplina. La qualificazione come pubblicitari dei segnali recanti nome o logo di attività private non è irragionevole, poiché il regolamento mantiene il richiamo agli artt. 134 e 136 d.P.R. n. 495/1992. La giurisprudenza conferma che, in presenza di tali caratteristiche strutturali, la funzione reclamistica resta recessiva rispetto a quella di direzione, e che una minima difformità grafica non vale a snaturare il segnale.

Il secondo motivo è infondato: l’art. 6, comma 5, del regolamento ammette espressamente l’installazione su suolo demaniale previa concessione, con il solo divieto di collocazione lungo la sede stradale. Anche la fissazione della distanza dei mezzi “in vista” rientra nell’ampia discrezionalità tecnica dell’ente, sindacabile solo per manifesta illogicità. Il terzo motivo non convince: il limite di due rinnovi per nove anni complessivi è coerente con il limite massimo di ventinove anni dell’art. 27, comma 5, cod. strada e con la validità triennale rinnovabile dell’art. 53, comma 6, d.P.R. n. 495/1992, che non impongono alcun divieto alla scelta dell’ente.

Quanto al quarto motivo, il Collegio esclude la dedotta doppia imposizione: nei centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti la strada provinciale è compresa nelle aree comunali e l’unico canone applicabile è quello imposto dal Comune che rilascia l’autorizzazione. Le residue censure sui criteri di calcolo e sulle prescrizioni accessorie sono infondate per carenza di prova sulla loro macroscopica irragionevolezza. Le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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