Decadenza automatica dall’agevolazione energivori per mancato pagamento del contributo (TAR Lombardia n. 1921 del 04.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
La decadenza automatica dall’agevolazione tariffaria in favore delle imprese energivore, conseguente al mancato pagamento del contributo agli oneri per le fonti rinnovabili e alla cogenerazione CIP 6/92, non costituisce sanzione amministrativa, ma discende dalla perdita del requisito cui è subordinato il riconoscimento del beneficio. Il pagamento del contributo è, infatti, condizione per l’erogazione dell’agevolazione, sicché la sua mancata regolarizzazione preclude l’inserimento nell’elenco delle imprese energivore. Ne deriva che l’ARERA e la CSEA sono legittimate a disporre l’esclusione dall’elenco, trovando tale potere fondamento nelle funzioni attuative e gestionali loro attribuite, senza necessità di una specifica copertura legislativa in chiave sanzionatoria.
Il Fatto
La ricorrente, una società attiva nel settore della macinazione, ha impugnato la comunicazione con cui la CSEA le ha notificato l’esclusione dal meccanismo agevolativo per l’anno di competenza 2023, ai sensi dell’Allegato A, lett. b), alla Deliberazione 285/2018/R/eel di ARERA, per non aver regolarizzato la contribuzione agli oneri per le fonti rinnovabili e la cogenerazione CIP 6/92.
La società aveva corrisposto la prima rata, ma non aveva pagato la seconda nei termini ordinari. Con PEC del 10.1.2024 la CSEA le aveva assegnato il termine di 60 giorni per la regolarizzazione, avvisando che la mancata regolarizzazione avrebbe comportato l’automatica decadenza della dichiarazione e delle agevolazioni, con obbligo di restituzione. Il pagamento è intervenuto solo in data 12.03.2024, dopo la comunicazione dell’11.3.2024, con la quale la CSEA dava atto che l’impresa sarebbe stata esclusa dal meccanismo agevolativo al primo elenco utile.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha innanzitutto respinto l’eccezione di irricevibilità per tardiva impugnazione delle delibere ARERA. La lesività della disposizione di decadenza automatica decorre, secondo il giudice, dalla ricezione della comunicazione che applica quel meccanismo alla singola impresa. Il termine di impugnazione muove, dunque, da quel momento e non dalla pubblicazione della delibera.
Sul primo motivo il Tribunale ha chiarito che la comunicazione dell’11.03.2024 non è un atto di esclusione, perché l’esclusione discende direttamente dal mancato pagamento nei termini. Quella comunicazione costituisce, anzi, un atto di sollecito, intervenuto il primo giorno successivo non festivo alla scadenza. La causa di esclusione si è perfezionata per il fatto che il pagamento è sopraggiunto solo il giorno seguente.
Il secondo motivo è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. La società, avendo comunque versato in ritardo la quota relativa al 2023, risultava iscritta nell’elenco dell’anno successivo. Veniva così meno l’interesse a contestare la preclusione per gli anni seguenti.
Il nucleo argomentativo centrale riguarda la natura dell’istituto. Il d.M. 21 dicembre 2017 attribuisce all’Autorità, all’art. 6, comma 4, lett. a) e b), il potere di stabilire tempistiche e modalità attuative. In tale potere rientra anche la disciplina delle conseguenze degli inadempimenti. Il Collegio esclude la natura sanzionatoria della decadenza: a monte manca una condotta antigiuridica e un intento afflittivo, trattandosi piuttosto del venir meno della posizione giuridica soggettiva del titolare rimasto inerte.
Da ciò il Tribunale ha tratto le conseguenze sulla competenza della CSEA. L’esclusione è disposta con la mancata iscrizione all’elenco, e non con la comunicazione del decorso del termine. Rientrando la gestione dell’elenco tra i compiti della Cassa, vi rientra anche il potere di non iscrivere l’impresa. Il ricorso è stato quindi respinto, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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