Finanziamento rinnovo CCNL sanità privata: legittimo il differimento per le strutture non ospedaliere (TAR Abruzzo n. 203 del 07.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La delibera con cui la Regione, recependo gli impegni assunti in sede di Conferenza delle Regioni, riconosce l’incremento di budget per la copertura del 50% degli oneri del rinnovo del CCNL del personale non medico solo alle strutture ospedaliere private accreditate è legittima, ove riservi a un successivo atto l’adozione di misure analoghe per le strutture eroganti prestazioni di specialistica ambulatoriale e riabilitazione. La copertura economica del rinnovo contrattuale per le strutture non ospedaliere non costituisce un diritto immediatamente esigibile, essendo condizionata alla verifica della disponibilità delle risorse e dell’equilibrio economico-finanziario del servizio sanitario regionale. L’assenza di un termine per l’adozione del provvedimento di estensione non integra violazione dell’obbligo di provvedere, qualora non risulti avviato un procedimento amministrativo. Il giudice amministrativo non può ordinare l’adozione di misure che richiedono valutazioni tecniche e discrezionali in materia di sostenibilità finanziaria.
Il Fatto
Una società, gestore di una casa di cura privata accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale, impugnava la delibera con cui la Regione Abruzzo recepiva gli impegni della Conferenza delle Regioni del 17 ottobre 2019, riconoscendo l’incremento di budget per la copertura del 50% degli oneri del rinnovo del CCNL del personale non medico solo alle strutture ospedaliere private accreditate. La ricorrente, che applicava il medesimo contratto collettivo al personale impiegato nei centri di specialistica ambulatoriale e riabilitazione, lamentava la sospensione a tempo indeterminato del procedimento di riconoscimento degli oneri per le strutture diverse da quelle ospedaliere. Con successivi motivi aggiunti, la società impugnava gli atti che avevano reiterato la riserva a un successivo provvedimento, chiedendo la declaratoria dell’obbligo della Regione di aumentare i valori tariffari.
La Motivazione del Tribunale
Il TAR, nel respingere il ricorso, ha preliminarmente dichiarato la tardività e l’inutilizzabilità dell’ultima memoria depositata dalla Regione, in quanto presentata oltre il termine di trenta giorni liberi prima dell’udienza di discussione. Nel merito, il Collegio ha valorizzato il dato normativo dell’art. 1 del CCNL dell’8 ottobre 2020, la cui sfera di applicazione non includeva le strutture di specialistica ambulatoriale, mentre ricomprendeva i centri di riabilitazione solo con riferimento alla riabilitazione ospedaliera e, per i centri che adottavano il previgente contratto, previa verifica caso per caso.
Il Tribunale ha escluso la disparità di trattamento, rilevando che l’art. 45, comma 1-ter, del D.L. n. 124/2019 modificava il limite di spesa di cui all’art. 15, comma 14, del D.L. n. 95/2012 con riferimento all’acquisto di prestazioni ospedaliere e di specialistica ambulatoriale, ma lasciava alla Regione la facoltà di distribuire le risorse tra le diverse tipologie di strutture. La scelta di destinare prioritariamente le risorse all’area ospedaliera, in ragione del ruolo strategico nello smaltimento dell’arretrato COVID e della certezza dell’applicazione contrattuale, è stata ritenuta coerente con la discrezionalità tecnica e programmatoria regionale.
Quanto alla dedotta violazione dell’obbligo di provvedere, il Collegio ha precisato che la delibera impugnata costituiva un atto di programmazione economico-finanziaria, non l’avvio di un procedimento finalizzato al riconoscimento degli oneri per le strutture non ospedaliere. L’obbligo di concludere il procedimento entro un termine, ai sensi dell’art. 2 della legge n. 241/1990, sorge solo a seguito dell’avvio del procedimento stesso, circostanza non verificatasi nella specie. Il rinvio a successivi atti, condizionato alla verifica dell’equilibrio economico-finanziario del servizio sanitario regionale e ai vincoli del piano di rientro, non è stato ritenuto sintomatico di inerzia assoluta.
Infine, il TAR ha ritenuto la domanda di declaratoria dell’obbligo di adottare misure tariffarie inammissibile, poiché implicante valutazioni tecniche e discrezionali in materia di sostenibilità finanziaria e bilanciamento di interessi pubblici, non sindacabili in sede giurisdizionale se non per manifesta irragionevolezza. La società è stata condannata al pagamento delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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