Ottemperanza per pagamento somme docenti (TAR Basilicata n. 74 del 23.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’azione di ottemperanza è strumento ammissibile per conseguire l’esecuzione delle sentenze del giudice ordinario che condannano l’amministrazione al pagamento di somme di denaro, quando questa sia rimasta inerte oltre il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. L’onere di provare l’avvenuto adempimento grava sul debitore. Ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., nel caso di ulteriore inottemperanza il giudice amministrativo nomina un commissario ad acta che provveda in via sostitutiva, ponendo il relativo compenso a carico dell’amministrazione inadempiente.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale Ordinario di Potenza, Sezione Lavoro, una sentenza che condannava il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle somme relative al beneficio economico per l’aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all’art. 1 della legge n. 107/2015.
La sentenza, pubblicata e notificata all’amministrazione, era divenuta irrevocabile. Nonostante l’infruttuoso decorso del termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del D.L. n. 669/1996, il Ministero non aveva provveduto al pagamento. La ricorrente ha pertanto proposto ricorso per l’ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., chiedendo la fissazione di un termine per l’esecuzione e la nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente verificato la sussistenza dei presupposti processuali, riscontrando il rispetto del termine di cui all’art. 114, comma 1, cod. proc. amm. per la proposizione dell’azione e di quello di cui all’art. 87, commi 2, lett. d), e 3 del medesimo codice. Ha inoltre accertato l’infruttuoso decorso del termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del D.L. n. 669/1996.
Nel merito, il Collegio ha ritenuto il ricorso fondato, rilevando che l’inerzia dell’amministrazione configura una palese violazione dell’obbligo di conformarsi al giudicato. Ha precisato che l’onere di dimostrare l’avvenuto adempimento grava sul debitore, richiamando il principio consolidato dalle Sezioni Unite della Cassazione n. 12533/2001.
Il Tribunale ha pertanto dichiarato l’obbligo del Ministero di dare esatta ed integrale esecuzione alla sentenza, provvedendo al pagamento delle somme spettanti, detratto quanto eventualmente già corrisposto, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza. Per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza, ha nominato commissario ad acta il Prefetto di Roma o un funzionario delegato, ponendo il compenso a carico dell’amministrazione e determinandolo in euro 300,00 sulla base dei parametri di cui all’art. 2 dell’allegato n. 1 al D.M. 30/5/2002.
Il Ministero è stato infine condannato alla rifusione delle spese di lite, liquidate forfetariamente in euro 1.000,00 oltre accessori e contributo unificato, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi anticipatario. Il Collegio ha precisato che le spese comprendono in modo omnicomprensivo anche quelle accessorie relative agli atti successivi alla sentenza azionata e funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza.
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Nota della Redazione
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