Redditi da capitale del socio di s.r.l. esclusi dalla base contributiva (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 23402 del 16.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il contributo annuo dovuto dagli iscritti alla Gestione degli artigiani e dei commercianti è rapportato alla totalità dei redditi d’impresa denunciati ai fini IRPEF, con esclusione dei redditi di diversa natura. Il rinvio al reddito d’impresa opera mediante la definizione che ne dà il d.P.R. n. 917/1986, distinta dalla nozione di reddito da capitale. Sono pertanto redditi da capitale i proventi da partecipazione in società di capitali, come la s.r.l., presso le quali il socio non svolga attività lavorativa. Tali proventi restano estranei alla base di calcolo contributiva, senza che rilevi la finalità solidaristica del sistema previdenziale invocata dall’ente impositore.

Il Fatto

La vicenda riguarda un iscritto alla Gestione degli artigiani e dei commercianti, destinatario di un avviso di addebito per omessa contribuzione. Il contribuente proponeva opposizione, accolto in primo grado e poi in appello. La Corte d’appello di Trento riteneva che nella base imponibile non dovesse computarsi il reddito percepito dall’iscritto quale socio di capitale di una s.r.l., nella quale non svolgeva alcuna attività lavorativa: si trattava di reddito di capitale, non di reddito d’impresa, cui solo si riferisce l’obbligo contributivo.

L’Inps ricorreva per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 3-bis d.l. n. 348/1992, convertito con modificazioni dalla legge n. 438/1992, in connessione con la legge n. 233/1990. Il contribuente resisteva con controricorso.

La Motivazione della Corte

Secondo l’ente ricorrente, la normativa richiamata distinguerebbe tra imposizione fiscale e imposizione previdenziale, per assicurare un ampio spettro di commisurazione dei contributi, coerente con la gestione solidaristica del sistema e con effetti positivi anche ai fini pensionistici. La Corte non condivide questa lettura e rigetta il ricorso.

Il dato di partenza è fattuale: dagli atti risulta che il controricorrente è socio di una s.r.l. in seno alla quale non ha svolto alcuna attività lavorativa. L’Inps pretende che tali redditi concorrano a individuare il reddito complessivo da sottoporre a contribuzione.

Il collegio ricostruisce il quadro normativo. Ai sensi dell’art. 1 della legge n. 233/1990, il contributo annuo dovuto dagli iscritti alla Gestione artigiani e commercianti è parametrato al reddito dell’iscritto. L’art. 3-bis, comma 1, d.l. n. 348/1992, convertito dalla legge n. 438/1992, ha poi stabilito che l’ammontare del contributo annuo dovuto per i soggetti di cui all’art. 1 della legge n. 233/1990 è rapportato alla totalità dei redditi d’impresa denunciati ai fini IRPEF per l’anno cui i contributi si riferiscono.

Da qui il passaggio decisivo. Con orientamento consolidato, cui il collegio intende dare continuità, la Corte ha affermato che la norma, facendo riferimento al “reddito d’impresa”, rinvia alla definizione che ne dà il d.P.R. n. 917/1986, distinta dalla nozione di reddito da capitale. In particolare — Cass. n. 21540/2019, seguita tra le altre da Cass. n. 3829 e n. 3637/2021, Cass. n. 4180/2021, Cass. n. 20626/2023, Cass. n. 30316/2024 e Cass. n. 7272/2025 — è stato specificato che sono redditi da capitale i redditi da partecipazioni in società di capitali, come è la s.r.l., presso le quali non si svolga attività lavorativa. Tali redditi vanno quindi esclusi dalla base di calcolo individuata dal citato art. 3-bis, comma 1.

Il rigetto consegue alla soccombenza dell’Inps, con spese liquidate in dispositivo. La decisione conferma la distinzione tra le due nozioni reddituali come criterio selettivo dell’obbligo contributivo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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