Indennità di disoccupazione ai collaboratori della P.A. esclusa (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 5812 del 05.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’indennità di disoccupazione regolata dall’art. 2, comma 51, della legge n. 92 del 2012 è riconosciuta soltanto ai collaboratori coordinati e continuativi di cui all’art. 61, comma 1, del d.lgs. n. 276 del 2003. Tale disciplina non è applicabile alle pubbliche amministrazioni per effetto dell’art. 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo, che ne esclude espressamente l’applicazione all’amministrazione e al suo personale. Ne consegue che non possono beneficiare della prestazione coloro che abbiano ricevuto dalle pubbliche amministrazioni gli incarichi disciplinati dall’art. 7, commi 6 e 6-bis, del d.lgs. n. 165 del 2001. La conformità dell’incarico ai requisiti del testo unico del 2001 è irrilevante, poiché la questione attiene all’ambito applicativo della norma previdenziale.

Il Fatto

La ricorrente ha chiesto al Tribunale di Lecce la condanna dell’INPS al pagamento, per l’anno 2014, dell’indennità di disoccupazione prevista dall’art. 2, commi 51-56, della legge n. 92 del 2012. A fondamento della domanda ha dedotto di aver stipulato, l’11 gennaio 2013 e l’8 gennaio 2014, due contratti di collaborazione coordinata e continuativa con istituti scolastici, svolgendo attività di insegnamento nell’ambito di un progetto ammesso al finanziamento regionale.

Il Tribunale ha respinto il ricorso, ritenendo che la speciale indennità spetti soltanto ai collaboratori di cui all’art. 61, comma 1, del d.lgs. n. 276 del 2003, previsione non applicabile ai rapporti instaurati con le pubbliche amministrazioni. La Corte d’appello di Lecce ha poi accolto il gravame della lavoratrice, sul rilievo che i contratti stipulati erano conformi all’art. 7, commi 6 e 6-bis, del d.lgs. n. 165 del 2001. Contro tale pronuncia l’INPS ha proposto ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla ricostruzione della normativa applicabile ratione temporis. L’art. 2, comma 51, della legge n. 92 del 2012, abrogato a partire dal 2016, riconosce l’indennità ai soli collaboratori coordinati e continuativi di cui all’art. 61, comma 1, del d.lgs. n. 276 del 2003, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata e in possesso dei requisiti ivi elencati. La stessa legge, con l’art. 1, comma 23, lettera a), è intervenuta a ridefinire le collaborazioni coordinate e continuative, richiedendo la riconducibilità a uno o più progetti specifici.

Il passaggio decisivo è costituito dall’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003, che sancisce l’inapplicabilità del decreto alle pubbliche amministrazioni e al loro personale. Poiché la norma previdenziale richiama espressamente le collaborazioni disciplinate da quel decreto, il rinvio non può che intendersi nei limiti della sua sfera di applicazione soggettiva.

La Corte ritiene censurabile il ragionamento della Corte territoriale, che aveva valorizzato la conformità degli incarichi ai requisiti del d.lgs. n. 165 del 2001. Tale conformità è ininfluente: l’oggetto del contendere non è la legittimità dell’incarico, ma l’ambito applicativo della disciplina dell’art. 2, comma 51, della legge n. 92 del 2012. La sentenza d’appello ha inoltre reputato irrilevante la clausola di esclusione del d.lgs. n. 276 del 2003, che invece orienta necessariamente l’esegesi della norma.

La portata selettiva del richiamo alle collaborazioni dell’art. 61 riflette una scelta consapevole del legislatore. Le collaborazioni ivi disciplinate alludono all’oggetto sociale del committente, dato incompatibile con le attività svolte per le pubbliche amministrazioni, per le quali vige il divieto dell’art. 7, comma 5-bis, del d.lgs. n. 165 del 2001. L’amministrazione conferisce uno specifico incarico, che differisce dalla collaborazione coordinata e continuativa necessaria per rivendicare l’indennità. Anche il riferimento alla monocommittenza evoca un committente, figura diversa dall’amministrazione conferente.

Ne discende l’accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d’appello di Lecce, in diversa composizione, cui è rimessa anche la pronuncia sulle spese.

Nota della Redazione

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