Redditi da partecipazione e omessa pronuncia sul socio di maggioranza (Cass. civ. Sez. V n. 21471 del 26.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento delle imposte sui redditi, nel caso di società di capitali a ristretta base azionaria, ove siano accertati utili non contabilizzati, opera la presunzione di attribuzione pro quota ai soci degli utili stessi, salva la prova contraria che i maggiori ricavi siano stati accantonati o reinvestiti. Il giudice di appello che, investito della specifica censura sul criterio di calcolo della quota imputata al socio, si pronunci su una questione diversa e non esamini quella effettivamente proposta, incorre in omessa pronuncia e viola l’art. 112 c.p.c. La censura è pertanto fondata e impone la cassazione con rinvio. Resta invece circoscritto al solo rispetto del minimo costituzionale di cui all’art. 111, comma 6, Cost. il sindacato di legittimità sulla motivazione, dopo la riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il Fatto
L’Agenzia delle entrate notificava a una società dedita alla produzione di derivati del latte un invito a esibire documentazione contabile e fiscale per l’anno di imposta 2012. All’esito dell’esame, l’Ufficio emanava un avviso di accertamento rideterminando reddito di impresa, volume di affari e valore della produzione, individuando ricavi non contabilizzati, costi non inerenti e riconoscendo maggiori costi. Il maggior reddito veniva imputato pro quota, a norma dell’art. 47 del d.P.R. n. 917/1986, al socio di maggioranza, in ragione della ristretta base azionaria, con notifica di separato avviso.
La Commissione tributaria provinciale accoglieva i ricorsi riuniti. La Commissione tributaria regionale, in riforma, accoglieva l’appello dell’Ufficio. Società e socio ricorrono per cassazione con cinque motivi.
La Motivazione della Corte
Respinta l’eccezione di inammissibilità del ricorso nel suo complesso, la Corte esamina il primo motivo, con cui si contesta l’applicazione del metodo induttivo. Il motivo è infondato: in tema di rettifica dei redditi di impresa, l’amministrazione ha facoltà di prescindere dalle scritture contabili, fondando l’accertamento su presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, con inversione dell’onere della prova a carico del contribuente (Cass. n. 8749/2025). La Commissione ha esaminato le singole incongruenze, da cui emerge la numerosità e la gravità delle violazioni.
Infondati anche il secondo e il quarto motivo, con cui si deduce motivazione apparente. Dopo la riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. a opera dell’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione: il sindacato resta circoscritto al minimo costituzionale (Cass. n. 13248/2020; Cass. n. 17196/2020), violato solo se la motivazione è totalmente mancante o meramente apparente, o si fonda su contrasto irriducibile (Cass. n. 7090/2022). Nel caso di specie la pronuncia ha analizzato gli elementi addotti dall’Ufficio.
Il terzo motivo, sulla violazione del principio di non contestazione e del divieto di modificare la motivazione dell’atto impugnato, è infondato: le contestazioni risultano espresse dall’Ufficio nei propri scritti difensivi e il giudice d’appello ha esaminato il documentato acquisto di fuscelle, escludendo la fondatezza delle deduzioni della contribuente.
È invece fondato il quinto motivo, con cui si denuncia omessa pronuncia e violazione dell’art. 112 c.p.c. Il socio aveva contestato il criterio di calcolo della percentuale applicata al maggior reddito da partecipazione. La Commissione regionale non si è pronunciata su tale questione, soffermandosi invece sulla presunzione di distribuzione degli utili nella società a ristretta base societaria, profilo mai posto dal ricorrente. La Corte ribadisce il principio della presunzione pro quota, salva la prova contraria (Cass. n. 24534/2017). Il ricorso è quindi accolto limitatamente al quinto motivo, con cassazione con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado territorialmente competente, in diversa composizione, anche per le spese.
Nota della Redazione
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