Nessun litisconsorzio necessario dell’agente della riscossione nella impugnazione della cartella (Cass. civ. Sez. V n. 21472 del 26.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nelle controversie tributarie il contribuente che impugni una cartella esattoriale, o altro atto esattoriale, emesso dal concessionario della riscossione per motivi che attengono alla mancata notificazione, ovvero anche all’invalidità degli atti impositivi presupposti, può agire indifferentemente nei confronti tanto dell’ente impositore quanto del concessionario, senza che tra i due soggetti sia configurabile un litisconsorzio necessario. Non si impone, pertanto, al giudice tributario l’integrazione del contraddittorio. Laddove il contribuente svolga contestazioni involgenti il merito della pretesa impositiva, permane l’onere per l’agente della riscossione, che voglia andare esente dalle conseguenze della lite, di chiamare in giudizio l’ente creditore ai sensi dell’art. 39 del d.lgs. n. 112 del 1999.
Il Fatto
La contribuente aveva impugnato davanti alla giustizia tributaria l’atto esattoriale, rivolgendo la domanda esclusivamente nei confronti del Comune, ente impositore. Il giudizio di primo grado si era svolto senza evocare in causa l’agente della riscossione.
La Commissione tributaria regionale del Lazio, con sentenza n. 3724/2021, aveva rimesso la causa alla Commissione tributaria provinciale ai sensi dell’art. 59, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 546/1992, sul presupposto che il contraddittorio di primo grado non fosse stato regolarmente integrato per difetto di partecipazione dell’agente della riscossione, ritenuto litisconsorte necessario. Contro tale decisione la contribuente ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo.
La Motivazione della Corte
La ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell’art. 59 del d.lgs. n. 546/1992 nonché degli artt. 101 e 102 cod. proc. civ., per avere i giudici di appello qualificato come litisconsorte necessario del giudizio di primo grado l’agente della riscossione rispetto a una domanda rivolta esclusivamente nei confronti del solo ente creditore, fondata su un’eccezione di prescrizione della pretesa tributaria.
La Corte ha ritenuto la censura fondata, richiamando le direttrici ermeneutiche delle Sezioni Unite n. 16412 del 25 luglio 2007. Da esse si evince che il contribuente che impugni una cartella esattoriale emessa dal concessionario della riscossione per motivi attinenti alla mancata notificazione, ovvero all’invalidità degli atti impositivi presupposti, può agire indifferentemente nei confronti dell’ente impositore o del concessionario, senza che tra i due soggetti sia configurabile un litisconsorzio necessario.
Il principio è stato ribadito dalle Sezioni Unite n. 7514 del 2022. Anche nelle controversie tributarie, dunque, il contribuente che impugni l’atto esattoriale per i vizi indicati può agire verso l’uno o l’altro soggetto, non imponendosi al giudice tributario l’integrazione del contraddittorio.
Il diverso onere di chiamata in causa dell’ente creditore, in ossequio all’art. 39 del d.lgs. n. 112 del 1999, permane a carico dell’agente della riscossione quando il contribuente svolga contestazioni involgenti il merito della pretesa impositiva, come chiarito da Cass. n. 16685/2019, n. 9250/2019, n. 8295/2018 e n. 10528/2017.
Nel caso concreto la Corte ha escluso la configurabilità del litisconsorzio necessario, trattandosi di impugnazione diretta verso il solo ente creditore e fondata su un’eccezione di prescrizione. I giudici di appello hanno quindi violato gli artt. 101 e 102 cod. proc. civ. in combinato disposto con l’art. 59 del d.lgs. n. 546/1992. Il ricorso è stato accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.