Reddito di cittadinanza, legittima la deroga alla retroattività della lex mitior (Cass. pen. Sez. VII n. 38723 del 01.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della deroga al principio di retroattività della lex mitior posta dall’art. 13, comma 3, d.l. n. 48/2023, che per i fatti commessi fino al 31 dicembre 2023 mantiene applicabili le disposizioni sanzionatorie dell’art. 7 d.l. n. 4/2019 in materia di reddito di cittadinanza. L’art. 1, comma 318, legge n. 197/2022 ha disposto l’abrogazione dell’incriminazione con decorrenza differita al 1° gennaio 2024, sì che al momento della decisione di primo grado la fattispecie era pienamente in vigore e nessuna abolitio criminis si era verificata. La deroga all’art. 2, comma 2, cod. pen. trova una ragionevole giustificazione nella continuità della tutela penale dell’erogazione del beneficio, coordinata con la soppressione della misura e con l’introduzione dell’art. 8 d.l. n. 48/2023.
Il Fatto
La Corte d’appello di Venezia, con sentenza del 6 marzo 2025, ha confermato la condanna pronunciata dal G.U.P. del Tribunale di Rovigo del 18 aprile 2023 nei confronti dell’imputato per il reato di cui all’art. 7, comma 1, d.l. n. 4/2019. Era stato contestato di aver reso, in data 18 marzo 2019, dichiarazioni non veritiere al fine di ottenere indebitamente il reddito di cittadinanza, attestando un reddito di riferimento, un patrimonio mobiliare e una composizione del nucleo familiare difformi dal vero.
La difesa aveva sostenuto in appello che il fatto non fosse più previsto dalla legge come reato. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione deducendo un unico motivo, con cui lamenta la violazione dell’art. 2 cod. pen. e chiede l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
La Motivazione della Corte
Il ricorso è dichiarato manifestamente infondato e quindi inammissibile. La Corte ricostruisce la successione normativa: l’art. 1, comma 318, legge n. 197/2022, entrato in vigore il 1° gennaio 2023, ha abrogato l’art. 7 d.l. n. 4/2019 con decorrenza dal 1° gennaio 2024; il successivo d.l. n. 48/2023, all’art. 13, comma 3, ha previsto che al beneficio continuano ad applicarsi le disposizioni sanzionatorie vigenti alla data di concessione per i fatti commessi fino al 31 dicembre 2023.
La Corte richiama l’orientamento delle Sezioni Unite n. 49686 del 13 luglio 2023, secondo cui l’abrogazione differita non produce effetti retroattivi favorevoli per i fatti commessi durante la vigenza del reddito di cittadinanza. L’art. 13, comma 3, d.l. n. 48/2023 ha «saldato il quadro normativo», escludendo esplicitamente siffatti effetti.
La disposizione, pur priva di formale qualificazione, ha natura sostanziale di norma transitoria, come precisato da Sez. III n. 28877 del 5 luglio 2024: essa assolve a esigenze di concreta opportunità insorgenti per la pendenza di rapporti costituiti sotto la legge precedente, ed è sottratta al regime dell’art. 2 cod. pen. per espressa previsione del comma 5.
La deroga non contrasta con i principi dell’art. 3 Cost. né con le convenzioni internazionali, come chiarito da Corte cost. n. 236 del 22 luglio 2011. Essa è sorretta da una giustificazione ragionevole: assicura la tutela penale dell’erogazione del reddito di cittadinanza fino alla sua soppressione, coordinandosi con il nuovo reato di cui all’art. 8 d.l. n. 48/2023, di identica struttura e disvalore (Sez. II n. 23265 del 7 maggio 2024).
Il motivo, pertanto, ripropone una tesi già disattesa dal giudice di merito e contrastante con il consolidato orientamento di legittimità. Conseguono la condanna alle spese processuali e il versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, sussistendo profili di colpa.
Nota della Redazione
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