Misure cautelari e tempo silente: la presunzione di adeguatezza del carcere (Cass. pen. Sez. IV n. 32336 del 30.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
In presenza di gravi indizi di colpevolezza per i reati contemplati dall’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., opera una presunzione relativa di adeguatezza della sola custodia cautelare in carcere. Ai fini della revoca o della sostituzione, il mero decorso del tempo non assume autonoma valenza, dovendo il giudice accertare il venir meno o l’attenuazione delle esigenze cautelari. Nella fase di appello cautelare rileva esclusivamente il tempo trascorso dall’esecuzione della misura, quale fatto sopravvenuto, in quanto il tempo anteriore alla commissione del reato è valutato solo dal giudice che emette l’ordinanza genetica. La condotta collaborativa dell’indagato non comporta di per sé alcuna attenuazione, se non si sostanzia in una dissociazione dal contesto criminoso.

Il Fatto

Il Tribunale di Foggia, in funzione di giudice procedente, aveva sostituito la custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari, accompagnati da modalità elettroniche di controllo, nei confronti di un imputato gravemente indiziato di reati in materia di stupefacenti. Il giudice aveva valorizzato il tempo trascorso dall’esecuzione della misura, il ruolo non apicale rivestito nel sodalizio e il periodo decorso dalla cessazione dell’attività associativa.

Il pubblico ministero propose appello ai sensi dell’art. 310 cod. proc. pen. e il Tribunale di Bari, quale giudice dell’appello cautelare, lo accolse, ripristinando la misura di massimo rigore. Il difensore dell’imputato ricorse per cassazione deducendo violazione di legge e vizi della motivazione in ordine alle esigenze cautelari e alla scelta della misura.

La Motivazione della Corte

La Corte respinge il ricorso e ricostruisce il perimetro applicabile. In materia di motivazione rafforzata, il giudice d’appello deve delineare le linee portanti del proprio ragionamento e confutare i più rilevanti argomenti della decisione impugnata: il Tribunale si è puntualmente confrontato con le argomentazioni del giudice procedente, di rango sintetico, smentendole con specifico riferimento al grado delle esigenze cautelari e alla proporzionalità della misura.

Sul piano delle esigenze cautelari, la Corte ribadisce che la presunzione relativa di pericolosità sociale impone al giudice di apprezzare le sole ragioni della sua esclusione, quando evidenziate dalla parte o direttamente evincibili dagli atti. Il fattore tempo è uno degli elementi valutabili e assume valenza neutra ove non accompagnato da ulteriori indicatori positivi, quali la rescissione dei legami con il sodalizio e l’assenza di comportamenti criminali. La disposizione speciale prevale sulla norma generale e la presunzione non è superabile dal solo decorso del tempo.

Nella fase subprocedimentale della sostituzione, il c.d. tempo silente non viene in rilievo: l’unico tempo valutabile è quello dall’esecuzione della misura, quale fatto sopravvenuto. Il tempo dalla commissione del reato è invece oggetto di esame, ai sensi dell’art. 292, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., da parte del solo giudice che ha emesso l’ordinanza cautelare.

La Corte conferma la valutazione sulla condotta processuale: la rinuncia all’escussione di alcuni testimoni e il consenso all’acquisizione dei brogliacci non integrano una vera dissociazione dal contesto criminoso, né introducono elementi di novità, tanto più che l’imputato risultava ancora latitante. Non è decisivo il rispetto delle prescrizioni, trattandosi di fattore valutabile solo in un arco temporale adeguatamente esteso, mentre non rileva l’avvenuta concessione degli arresti domiciliari a coimputati, imponendosi una valutazione individualizzata.

Quanto agli elementi documentali nuovi, le Sezioni Unite ammettono la produzione nel giudizio di appello cautelare nel rispetto del contraddittorio e del principio di devoluzione; la censura risulta però aspecifica. Al rigetto consegue la condanna alle spese processuali e la trasmissione degli atti alla cancelleria ex art. 28 reg. es. cod. proc. pen..

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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