Revoca della sospensione condizionale e decorrenza della prescrizione della pena (Cass. pen. Sez. VII n. 38707 del 01.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
La revoca della sospensione condizionale della pena, ai sensi dell’art. 168, comma 1, n. 1, cod. pen., opera per tutti i benefici accordati quando, nel quinquennio decorrente dalla irrevocabilità delle sentenze di condanna, il condannato commetta altro delitto riportando condanna, restando irrilevante che uno dei benefici sia stato concesso con pronuncia successiva a quella già divenuta irrevocabile. I termini di prescrizione della pena ex art. 172 cod. pen. decorrono dalla data di irrevocabilità della sentenza di condanna che costituisce presupposto della revoca del beneficio, poiché solo da quel momento la pena diviene eseguibile. È inammissibile il motivo che, deducendo la continuazione, solleciti una rivalutazione nel merito delle circostanze fattuali già esaminate dal giudice dell’esecuzione.

Il Fatto

Il condannato propone ricorso per cassazione avverso l’ordinanza con cui il Tribunale di Ravenna, in funzione di giudice dell’esecuzione, aveva revocato, ai sensi dell’art. 168, comma 1, n. 1, cod. pen., la sospensione condizionale della pena a lui concessa con due sentenze di condanna, per avere commesso altro delitto nel quinquennio dal passaggio in giudicato delle stesse, riportando condanna con una terza sentenza divenuta irrevocabile.

Il giudice dell’esecuzione aveva altresì respinto la richiesta di declaratoria di estinzione della pena inflitta con la prima sentenza e la richiesta di riconoscimento della continuazione tra la seconda e la terza sentenza. Da qui i tre motivi di ricorso: violazione degli artt. 168 e 164 cod. pen.; mancato riconoscimento della intervenuta prescrizione della pena; omessa applicazione del reato continuato.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina anzitutto il primo motivo, concernente la revoca della sospensione condizionale. Il giudice dell’esecuzione ha correttamente applicato l’art. 168, comma 1, n. 1, cod. pen., avendo accertato che, nel periodo di prova quinquennale decorrente dalla irrevocabilità delle prime due sentenze, il condannato aveva commesso altro delitto, riportando condanna alla pena di anni tre e mesi sei di reclusione. Il motivo è dichiarato manifestamente infondato.

Secondo la Corte è irrilevante la deduzione difensiva relativa alla concessione della sospensione condizionale ad opera della seconda sentenza, allorquando la prima era già irrevocabile, poiché la revoca dei benefici accordati con entrambe le pronunce deriva dalla commissione dei fatti giudicati con la terza sentenza. La circostanza che il beneficio sia stato concesso in un momento in cui pendeva già una condanna definitiva non sottrae la relativa concessione alla disciplina dell’art. 168 cod. pen.

Quanto al secondo motivo, la Corte richiama il principio secondo cui i termini di prescrizione della pena ex art. 172 cod. pen. decorrono dalla data di irrevocabilità della sentenza di condanna che costituisce presupposto per la revoca del beneficio, richiamando Sez. V n. 3189 del 26 ottobre 2020, dep. 2021, Gavinelli, Rv. 280330. Il termine decennale di prescrizione della pena inflitta con la prima sentenza decorre dunque dal passaggio in giudicato della terza sentenza, che costituisce la causa di revoca del beneficio e rende eseguibile la pena. Il motivo è pertanto manifestamente infondato.

Il terzo motivo, con cui si lamenta la mancata applicazione del reato continuato tra la seconda e la terza sentenza, è dichiarato inammissibile per genericità e manifesta infondatezza. Le censure si esauriscono nella reiterazione di prospettazioni già congruamente disattese dal giudice di merito, il quale ha evidenziato come i fatti giudicati nelle due sentenze scaturissero da circostanze contingenti ed estemporanee. Le doglianze attengono tutte al merito e invocano una nuova valutazione in fatto, non consentita in sede di legittimità.

Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

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