Reddito di cittadinanza e difetto di giurisdizione contabile (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 253 del 07.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di indebita percezione del reddito di cittadinanza non sussiste la giurisdizione contabile. Il reddito di cittadinanza va inquadrato tra i meri sussidi di natura solidaristico-assistenziale, erogati in favore dei ceti più deboli anche ai sensi dell’art. 38 della Costituzione. Il percettore non è gestore di risorse pubbliche per conto dell’amministrazione erogatrice, né è onerato di una condotta tesa al perseguimento dell’interesse dell’amministrazione, risultando destinatario di risorse prive di vincolo di destinazione. Manca, pertanto, il rapporto di servizio tra percettore ed ente erogante, con conseguente difetto di giurisdizione della Corte dei conti in favore del giudice ordinario.
Il Fatto
La Procura regionale ha evocato in giudizio il convenuto per sentirlo condannare al pagamento in favore dell’INPS della somma di € 8.353,42, pari a quanto percepito a titolo di reddito di cittadinanza nel periodo dal maggio 2019 all’ottobre 2020.
Secondo la prospettazione attorea il danno erariale sarebbe derivato dall’indebita percezione del beneficio, conseguita presentando una dichiarazione sostitutiva unica nella quale il nucleo familiare era indicato come composto dal solo richiedente, anziché anche dal coniuge separato, che secondo gli uffici demografici condivideva la medesima abitazione e risultava inserito in un unico stato di famiglia. La mancata indicazione avrebbe ridotto il valore ISEE entro la soglia compatibile con l’ottenimento del beneficio, con conseguente violazione dell’art. 7, comma 1, del d.l. n. 4/2019, convertito in legge n. 26/2019. L’INPS aveva emesso provvedimento di recupero dell’indebito. La difesa ha chiesto la sospensione del giudizio in attesa della definizione del procedimento penale sui medesimi fatti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha affrontato d’ufficio la questione pregiudiziale della sussistenza della giurisdizione contabile in materia di percezione del reddito di cittadinanza, qualificandola come questione di puro diritto relativa allo ius dicere, non bisognevole di contraddittorio ex art. 101 c.p.c., richiamato dall’art. 7 C.G.C..
La Sezione ha confermato l’orientamento già espresso nelle recenti pronunce nn. 14, 46 e 62 del 2024, nonché in diverse decisioni non appellate e passate in giudicato. Tale indirizzo muove dall’osservazione che il reddito di cittadinanza va inquadrato nella categoria dei meri sussidi.
Il Collegio ha escluso che il beneficio conferisca al percettore la gestione di risorse secondo finalità pubbliche. La finalità solidaristico-assistenziale conforma in via esclusiva struttura ed effetti della misura e ne esclude, in radice, l’inquadramento nel perimetro dei contributi di scopo, per carenza di qualsiasi rapporto di servizio tra il percettore e l’ente erogante. Ne consegue che le controversie sull’indebito utilizzo spettano al giudice ordinario.
La Corte ha preso atto dell’orientamento contrario espresso dalla Sezione II d’Appello n. 468/2022, che si era pronunciata in senso favorevole alla giurisdizione contabile in riforma di una decisione della stessa Sezione regionale. Il Collegio ha tuttavia ritenuto di allinearsi all’indirizzo negativo, osservando che il percettore non è gestore di risorse pubbliche per conto dell’amministrazione e non è onerato di una condotta tesa al perseguimento dell’interesse della stessa. Egli è destinatario di risorse pubbliche senza alcun vincolo di destinazione e senza un programma dell’amministrazione da realizzare, sicché non può considerarsi inserito funzionalmente in un programma di rilevanza e interesse pubblico.
Conclusivamente la giurisdizione è stata declinata in favore del giudice ordinario, innanzi al quale la causa deve essere riassunta nei modi e nei termini di cui all’art. 17 C.G.C. La definizione del giudizio su questione pregiudiziale ha consentito, a mente dell’art. 31, comma 3, C.G.C., la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.
Nota della Redazione
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