Rinuncia agli atti e omessa costituzione della parte: estinzione del giudizio contabile (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 249 del 06.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio contabile la rinuncia agli atti determina l’estinzione del processo anche quando la parte convenuta non si sia costituita, poiché l’art. 306, primo comma, cod. proc. civ., richiamato dal comma 6 dell’art. 110 c.g.c., subordina l’efficacia della rinuncia all’accettazione della controparte soltanto se questa sia già costituita. L’omessa costituzione dell’AdER esime pertanto il giudice dal vagliare la validità della vocatio in ius e dall’accertare la volontà della convenuta di accettare o meno la rinuncia. L’estinzione così dichiarata, ai sensi del comma 7 del art. 110 c.g.c., esime il collegio dal provvedere sulle spese di lite.

Il Fatto

L’ANM ha riproposto dinanzi alla Corte dei conti, sezione giurisdizionale regionale per la Campania, un giudizio originariamente incardinato davanti al giudice ordinario. La società aveva chiesto il risarcimento del danno conseguente alla mancata riscossione di un credito di 520,11 euro, derivante da tre sanzioni amministrative pecuniarie irrogate a una destinataria che aveva viaggiato su un veicolo del trasporto pubblico locale senza titolo valido.

La cartella di pagamento era stata annullata dal giudice di pace perché l’AdER non aveva dimostrato l’interruzione della prescrizione quinquennale; il medesimo giudice, investito della domanda risarcitoria, aveva poi declinato la giurisdizione in favore della Corte dei conti, in conformità a un orientamento delle Sezioni Unite n. 5569 del 2023. Riproposta la domanda, l’ANM ha chiesto il ristoro del danno patrimoniale e del danno all’immagine. La Procura regionale ha eccepito l’inammissibilità della condanna risarcitoria a carico dell’AdER, ammettendo la sola verifica della definitiva dispersione del credito. L’AdER non si è costituita e l’ANM, il 27 marzo 2024, ha depositato atto di rinuncia agli atti.

La Motivazione della Corte

La questione decisa concerne gli effetti della rinuncia agli atti nel processo contabile quando la parte convenuta non si sia costituita. Il collegio muove dal combinato disposto del comma 6 dell’art. 110 c.g.c. e dell’art. 306, primo comma, cod. proc. civ..

La norma processuale civile attribuisce rilievo all’accettazione della controparte soltanto se questa provenga dalle parti già costituite al momento in cui la rinuncia è formulata. Il richiamo contenuto nella disposizione del codice della giustizia contabile va interpretato in coerenza con tale regola generale.

Poiché l’AdER non si è costituita, il giudice non deve verificare né la validità della vocatio in ius né la volontà della convenuta di accettare la rinuncia. La Corte richiama sul punto Cass. n. 6442 del 1998, che già aveva chiarito la portata dell’accettazione richiesta dall’art. 306 cod. proc. civ..

Ne deriva la dichiarazione di estinzione del giudizio. Ai sensi del comma 7 dell’art. 110 c.g.c., la pronuncia di estinzione esime il collegio dal provvedere sulle spese di lite, con conseguente integrale assorbimento di ogni questione sul merito della pretesa risarcitoria e delle eccezioni della Procura regionale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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