Reddito di cittadinanza, irrilevante il mendacio sulla residenza decennale (Cass. pen. Sez. III n. 37936 del 21.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di reddito di cittadinanza, la falsa attestazione del requisito della residenza in Italia da almeno dieci anni non integra il reato di cui all’art. 7, comma 1, d.l. n. 4 del 2019, convertito con modificazioni dalla legge n. 26 del 2019, quando l’istante sia comunque residente nello Stato da almeno cinque anni. A seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1, lett. a), n. 2), d.l. n. 4 del 2019, il requisito della residenza decennale non è più presupposto del beneficio, essendo sufficiente la residenza quinquennale. La condotta incriminata esige che le dichiarazioni mendaci assumano obiettiva incidenza ai fini della concessione del beneficio o del suo importo; in difetto, il mendacio è penalmente irrilevante e il fatto non sussiste.
Il Fatto
La Corte d’appello di Catanzaro, con sentenza del 10 gennaio 2025, ha confermato la decisione del Tribunale di Castrovillari del 9 maggio 2024, che aveva dichiarato la penale responsabilità della ricorrente per il reato di cui all’art. 7, comma 1, d.l. n. 4 del 2019, irrogando la pena di un anno e quattro mesi di reclusione, condizionalmente sospesa, con concessione delle circostanze attenuanti generiche.
Secondo l’accusa, la donna avrebbe illegittimamente fruito del reddito di cittadinanza da febbraio a dicembre 2020, per complessivi 7.768,93 euro, avendo attestato nella domanda di concessione, datata 28 gennaio 2020, di aver risieduto in Italia per almeno dieci anni, dei quali gli ultimi due in modo continuativo. Avverso la sentenza di appello la condannata ha proposto ricorso per cassazione, articolando tre motivi: illegittimità costituzionale della norma sul requisito decennale, insussistenza del dolo e diniego della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto la questione interpretativa centrale, muovendo dal tenore dell’art. 7, comma 1, d.l. n. 4 del 2019. La disposizione punisce chi, al fine di ottenere indebitamente il beneficio, rende o utilizza dichiarazioni o documenti falsi. Ne deriva che le dichiarazioni mendaci rilevanti sono soltanto quelle che assumono incidenza ai fini della concessione del beneficio o della determinazione del suo importo.
Il Collegio richiama il principio espresso dalle Sezioni Unite n. 49686 del 13/07/2023, secondo cui integrano il delitto le omesse o false indicazioni contenute nell’autodichiarazione solo se funzionali a ottenere un beneficio non spettante ovvero spettante in misura superiore a quella di legge.
Sul piano normativo, la Corte rileva che la Corte costituzionale n. 31 del 2025 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1, lett. a), n. 2), d.l. n. 4 del 2019, nella parte in cui imponeva il requisito della residenza decennale. Tale pronuncia è stata preceduta dalla sentenza della Corte di giustizia U.E., Grande Sezione, 29/07/2024, cause riunite C-112/22 e C-223/22, che aveva ritenuto contrastante con il diritto eurounitario subordinare l’accesso a prestazioni sociali al requisito di dieci anni di residenza e punire con sanzione penale le false dichiarazioni relative a tale requisito.
Il passaggio argomentativo decisivo consiste nella precisazione del contenuto attuale del requisito: dopo la pronuncia della Consulta, la residenza in Italia resta elemento necessario, ma con durata ridotta ad almeno cinque anni. Ne consegue che la mendace attestazione del requisito decennale, quando l’istante sia comunque residente da almeno cinque anni, non assume alcuna obiettiva incidenza ai fini del conseguimento del beneficio o di un importo maggiore.
La Corte conferma tale lettura richiamando la giurisprudenza di legittimità conforme, tra cui Sez. III n. 23449 del 28/05/2025 e Sez. II n. 13345 del 05/03/2025. Nel caso concreto, la ricorrente si era trasferita in Italia il 18 novembre 2014, mentre l’attestazione sulla residenza è stata resa nella domanda presentata il 28 gennaio 2020: al momento della dichiarazione la residenza superava quindi i cinque anni. Da qui l’annullamento senza rinvio perché il fatto non sussiste.
Nota della Redazione
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