Ne bis in idem esecutivo: prevale l’ordinanza sulla continuazione divenuta irrevocabile (Cass. pen. Sez. III n. 37943 del 21.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il principio del ne bis in idem è applicabile in via analogica con riferimento alle ordinanze del giudice dell’esecuzione nei casi in cui esso costituisca l’unico strumento possibile per eliminare uno dei due provvedimenti emessi per lo stesso fatto contro la stessa persona. In materia di continuazione tra reati già unificati con precedente ordinanza del giudice dell’esecuzione divenuta definitiva, nel conflitto tra provvedimenti tra loro inconciliabili non può prevalere quello non definitivo ai sensi dell’art. 669 cod. proc. pen. L’irrevocabilità della prima ordinanza priva il giudice del potere di decidere il medesimo incidente di esecuzione, rendendo la pronuncia successiva priva di efficacia, e ciò a prescindere dal fatto che la precedente ordinanza gli fosse ignota. Ne consegue l’annullamento senza rinvio del provvedimento emesso per secondo.

Il Fatto

Un condannato ricorre per l’annullamento dell’ordinanza con cui il Tribunale di Mantova, quale giudice dell’esecuzione, ha dichiarato la sussistenza della continuazione tra i reati oggetto di due sentenze dello stesso Tribunale, rideterminando la pena in quattro anni e quattro mesi di reclusione. Il ricorrente deduce la violazione dell’art. 649 cod. proc. pen. in relazione all’art. 666, comma 2, cod. proc. pen., lamentando che il Tribunale abbia pronunciato sui medesimi fatti già oggetto di una precedente ordinanza della Corte di appello di Brescia, divenuta irrevocabile, che aveva a sua volta applicato la continuazione tra i reati delle due sentenze mantovane e quelli oggetto di una propria pronuncia di condanna.

Il Tribunale di Mantova, ignaro della pronuncia della Corte territoriale, ha emesso la propria ordinanza nello stesso periodo in cui l’incidente era già stato definito. La difesa aveva chiesto al giudice di annullare il provvedimento per incompetenza; il Tribunale ha qualificato la memoria come ricorso per cassazione ed ha emesso decreto di sospensione dell’ordinanza.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dal consolidato insegnamento di legittimità secondo cui il principio del ne bis in idem opera in via analogica rispetto alle ordinanze del giudice dell’esecuzione, quando esso rappresenti l’unico rimedio per eliminare uno dei due provvedimenti adottati per lo stesso fatto contro la stessa persona. Richiama sul punto Sez. V n. 34324 del 07.10.2020, che ha escluso che, nel conflitto tra provvedimenti inconciliabili, possa prevalere quello non definitivo ai sensi dell’art. 669 cod. proc. pen., nonché Sez. I n. 45556 del 15.09.2015, Sez. I n. 1285 del 20.11.2008, dep. 2009 e altre pronunce conformi.

Nel caso esaminato la Corte ravvisa un documentato rapporto di “continenza” tra l’ordinanza della Corte di appello di Brescia e quella impugnata, che applica la continuazione tra due sentenze già ricomprese nel provvedimento della Corte territoriale. L’irrevocabilità della prima ordinanza ha privato il Tribunale del potere di decidere il medesimo incidente di esecuzione, rendendo la pronuncia successiva priva di efficacia.

La Corte precisa che l’effetto preclusivo opera a prescindere dal fatto che la precedente ordinanza fosse ignota al giudice dell’esecuzione, e ancorché l’ignoranza sia dipesa dall’atteggiamento inerte del difensore, che nulla aveva rappresentato in udienza.

Quanto alla qualificazione della memoria difensiva, la Corte rileva che essa non poteva essere convertita in ricorso per cassazione, mancando la richiesta all’organo superiore di rivedere in tutto o in parte la pronuncia che ne è oggetto. Il ricorso è quindi accolto e l’ordinanza impugnata è annullata senza rinvio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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