Reddito di cittadinanza e rapporto di servizio: sussiste la giurisdizione contabile (Corte dei Conti Sez. II App. n. 208 del 03.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il beneficiario del reddito di cittadinanza è titolare di un rapporto di servizio con l’Amministrazione erogatrice, con conseguente sussistenza della giurisdizione contabile in caso di indebita percezione. La misura, introdotta dal d.l. n. 4/2019, non si risolve in una provvidenza meramente assistenziale, ma costituisce strumento di politica attiva del lavoro, con somme vincolate alla finalità pubblicistica di inserimento occupazionale. Ai fini del radicamento della giurisdizione non è necessario il trasferimento di funzioni o poteri autoritativi al privato, né un obbligo di rendicontazione finale: decisivo è il mancato perseguimento dello scopo cui la contribuzione era preordinata.

Il Fatto

La Procura regionale della Corte dei conti per la Campania ha citato in giudizio il percettore del reddito di cittadinanza per ottenere la condanna al pagamento, in favore dell’I.N.P.S., di somme illecitamente percepite. La Sezione giurisdizionale regionale, dichiarata la contumacia del convenuto, ha dissentito dalla precedente sentenza di questa Sezione n. 468/2022 e ha dichiarato d’ufficio il proprio difetto di giurisdizione in favore del Giudice ordinario.

Secondo il primo Giudice, la natura pubblica del denaro non basta a radicare la giurisdizione contabile, mancando il collegamento funzionale tra beneficiario e Amministrazione. La Procura regionale ha proposto appello, chiedendo la declaratoria della giurisdizione contabile e il rinvio al primo Giudice.

La Motivazione della Corte

La Sezione d’appello ricostruisce la disciplina del reddito di cittadinanza, richiamando l’art. 1 del d.l. n. 4/2019, che lo qualifica come misura fondamentale di politica attiva del lavoro, e l’art. 4, che subordina il beneficio a condizionalità quali l’immediata disponibilità al lavoro e la sottoscrizione del patto per il lavoro.

La Corte rileva che le condizionalità, tutte finalizzate all’inserimento lavorativo, escludono la riconducibilità dell’istituto a prestazione prevalentemente assistenziale. La domanda resa all’I.N.P.S. equivale a dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro, mentre la stipulazione del patto per il lavoro è adempimento successivo: la sua mancata sottoscrizione determina la decadenza dal beneficio già riconosciuto.

Il Collegio richiama la giurisprudenza costituzionale, che ha escluso la natura meramente assistenziale del reddito di cittadinanza, distinguendolo dall’assegno sociale e dalle provvidenze fondate sul solo stato di bisogno (sentenze n. 122/2020, n. 126/2021, n. 137/2021, n. 169/2023). L’orientamento è ribadito dalla sentenza n. 31/2025, secondo cui il beneficio economico è inscindibile da una componente di inclusione attiva.

La Corte afferma che la sussistenza del rapporto di servizio va intesa in senso lato e prescinde dal trasferimento di poteri autoritativi o da obblighi di rendicontazione. Decisivo è il mancato perseguimento degli scopi voluti dalla legge: il rapporto si configura quando il privato, realizzando i presupposti per l’illegittima percezione, frustra lo scopo perseguito dall’Amministrazione, distogliendo le risorse dalle finalità preordinate (Cass. SS.UU. n. 9659/2023; Cass. SS.UU. n. 5228/2022).

Il beneficiario non era dunque mero destinatario di provvidenze, ma titolare di risorse vincolate alla partecipazione al programma pubblicistico di inserimento nel mercato del lavoro. L’appello è accolto; con art. 199, comma 1, lettera a), c.g.c., è disposto il rinvio al Giudice di primo grado, in diversa composizione, per il merito e le spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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