Pensione di inabilità e impossibilità assoluta a qualsiasi attività lavorativa (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 29 del 26.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini del riconoscimento della pensione di inabilità prevista dall’art. 2, comma 12, legge n. 335/1995, occorre accertare la sussistenza del requisito sanitario dell’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa. Il momento di riferimento dell’accertamento coincide con la data di cessazione dal servizio. Il requisito è integrato solo quando l’infermità precluda ogni e qualsiasi mansione, non essendo sufficiente la sola inidoneità alle precedenti specifiche prestazioni. Il trattamento decorre dalla risoluzione del rapporto di lavoro, ai sensi dell’art. 8, comma 2, D.M. n. 187/1997, se la domanda è stata presentata prima della cessazione.
Il Fatto
Il ricorrente, già collaboratore scolastico presso un istituto di istruzione superiore, era stato dispensato dal servizio per inidoneità permanente e assoluta a qualsiasi proficuo lavoro, con decreto dirigenziale del 24.10.2019, a seguito del giudizio della Commissione medica di verifica di Venezia del 17.10.2019.
L’INPS aveva respinto la domanda di pensione di inabilità ex art. 2, comma 12, legge n. 335/1995, presentata il 20.05.2019, ritenendo carente il requisito sanitario. Il ricorrente ha quindi adito la Corte dei conti, chiedendo il riconoscimento del diritto al trattamento pensionistico, con decorrenza dalla cessazione dal servizio, oltre interessi e rivalutazione.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dall’analisi testuale delle disposizioni applicabili. L’art. 2, comma 12, legge n. 335/1995 riconosce la pensione ai dipendenti pubblici cessati dal servizio per infermità non dipendenti da causa di servizio che si trovino nell’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa. Il successivo D.M. n. 187/1997 individua i requisiti: anzianità contributiva, risoluzione del rapporto per infermità e riconoscimento dello stato di inabilità assoluta. L’art. 3 del decreto disciplina la domanda, l’art. 7 la risoluzione del rapporto e l’art. 8, comma 2 la decorrenza dalla risoluzione stessa.
Da tale quadro normativo la Corte enuclea due elementi essenziali. Il primo attiene alla data di cessazione dal servizio quale momento di riferimento dell’accertamento sanitario. Il secondo concerne il requisito dell’inabilità assoluta e permanente, da identificarsi con l’impossibilità di svolgere qualsiasi attività, alla luce dei precedenti Cass. n. 8678/2018, Cass. n. 9946/2014, Cass. n. 9970/2009 e Cass. n. 16955/2004.
Nel caso concreto, la Corte verifica il possesso del requisito contributivo e l’assenza di dipendenza dell’infermità da causa di servizio, risultante dal decreto di risoluzione del rapporto emesso ai sensi dell’art. 8, d.P.R. n. 171/2011. Rileva, inoltre, che la domanda era stata presentata il 20.05.2019, anteriormente alla cessazione dal servizio.
Determinante è la consulenza medico-legale disposta dal giudice. Il consulente ha accertato un quadro polipatologico – ritardo mentale di media gravità con disturbo reattivo dell’umore e psicosi persecutoria di innesto, e ipovisus grave bilaterale – configurante, già alla data della domanda e al 17.10.2019, la condizione di assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa. La Corte ritiene il parere immune da vizi logici e sorretto da congrua motivazione, richiamando per relationem l’orientamento di legittimità (Cass. civ., Sez. VI, ord. n. 25671/2021).
Il ricorso è pertanto accolto, con riconoscimento della pensione di inabilità decorrente dal 24.10.2019. Sulle somme spettanti si applica il maggiore importo tra rivalutazione e interessi legali (Corte dei conti, Sezioni Riunite, n. 10/2002/QM). Le spese di lite sono integralmente compensate ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c.
Nota della Redazione
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