Riconoscimento delle condanne UE (d.lgs. 161/2010): obbligatoria la traduzione del solo certificato, non della sentenza (Cass. pen. n. 33544/2025)

Corte di Cassazione, Sezione Sesta Penale, sentenza n. 33544/2025 (c.c. 9 ottobre 2025; R.G.N. 24834/2025) — Presidente Gaetano De Amicis, Relatore Benedetto Paternò Raddusa

Il principio di diritto

Nel riconoscimento delle sentenze penali di condanna pronunciate in altro Stato membro dell’Unione europea ai sensi del d.lgs. n. 161/2010, attuativo della decisione quadro 2008/909/GAI, è obbligatoria la traduzione del solo certificato e non anche della sentenza straniera: l’art. 12 prevede la traduzione del certificato e, solo in caso di sua incompletezza, difformità manifesta o insufficienza, la facoltà della corte d’appello di chiedere un nuovo certificato o la sentenza tradotta. La disciplina speciale prevale su quella del codice di procedura penale (artt. 730-731), richiamata dall’art. 24, comma 2, solo in via residuale, e si distingue dal regime della l. n. 257/1989 (Convenzione del 1983 sul trasferimento dei condannati), che impone invece la traduzione della sentenza.

Il fatto

La Corte d’appello di Reggio Calabria (sent. 15 luglio 2025) riconosceva, ai fini del d.lgs. n. 161/2010, la sentenza della Corte d’appello di Anversa che aveva condannato l’interessato a pena detentiva per associazione per delinquere e traffico di stupefacenti, in funzione dell’esecuzione in Italia ex art. 10 del medesimo decreto. La difesa ricorreva per cassazione lamentando la violazione degli artt. 12 d.lgs. n. 161/2010 e 731, 734 e 735 cod. proc. pen.: la decisione mancherebbe della puntuale indicazione degli effetti del riconoscimento e sarebbe stata assunta senza la previa acquisizione della traduzione integrale della sentenza straniera, rendendo solo apparente la verifica dei presupposti, a partire dall’individuazione dei reati oggetto della condanna.

La motivazione

Entrambe le censure sono infondate. La prima è manifestamente inconsistente: il riconoscimento è stato disposto con l’obiettivo, puntualmente evocato, di consentire l’esecuzione in Italia della sentenza belga ai sensi dell’art. 10 d.lgs. n. 161/2010. La seconda muove dall’erroneo presupposto dell’applicabilità degli artt. 730-731 cod. proc. pen.: l’art. 23 della decisione quadro 2008/909/GAI prevede la traduzione del solo certificato, salva la dichiarazione dello Stato di esecuzione che consenta di chiedere la traduzione della sentenza quando il certificato sia insufficiente; meccanismo attuato dall’art. 12 d.lgs. n. 161/2010, che al comma 3 rimette alla corte d’appello la richiesta di un nuovo certificato o della sentenza tradotta nei soli casi di incompletezza o difformità. Le garanzie della direttiva 2010/64/UE sulla traduzione riguardano lo Stato della condanna, e la legge processuale belga prevede la traduzione in favore dell’imputato alloglotta, senza che ne sia stata allegata l’omissione. La disciplina del 2010 è speciale e prevalente sul codice di rito; diverso il regime della l. n. 257/1989 per gli Stati del Consiglio d’Europa, che impone la traduzione della sentenza. Nel merito, nessun profilo di effettiva incertezza derivante dal certificato era stato prospettato: a verbale risultava solo una richiesta di traduzione della sentenza «non altrimenti precisata».

Implicazioni pratiche

Nei procedimenti di riconoscimento ex d.lgs. n. 161/2010 la partita documentale si gioca sul certificato, non sulla sentenza: chi intende contestare il riconoscimento deve individuare e allegare specifici profili di incompletezza o difformità del certificato rispetto alla condanna, perché solo così scatta il potere-dovere della corte d’appello di chiedere integrazioni o la traduzione della sentenza. La richiesta generica di traduzione integrale è destinata al rigetto. Attenzione anche alla mappa delle fonti: il regime cambia radicalmente se si è fuori dal circuito UE della decisione quadro (l. n. 257/1989, con obbligo di traduzione della sentenza) — individuare correttamente la base giuridica del riconoscimento è il primo passo di ogni difesa.

Esito: ricorso rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Provvedimento integrale: scarica il PDF

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