Trasporto marittimo con servizi turistico-ricreativi: non è mero trasporto (Cass. civ. Sez. 5 n. 23606 del 20.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di IVA, le prestazioni di trasporto marittimo di persone, pur se effettuate per finalità turistico-ricreative, possono beneficiare dell’esenzione di cui all’art. 10, primo comma, n. 14), d.P.R. n. 633/1972 o dell’aliquota ridotta di cui al n. 127-novies della tabella A, parte III, allegata al medesimo decreto solo a condizione che abbiano ad oggetto esclusivamente il servizio di trasporto e non comprendano la fornitura di ulteriori servizi, diversi da quelli accessori ai sensi dell’art. 12 d.P.R. n. 633/1972. Laddove alla prestazione di trasporto si accompagnino servizi turistico-ricreativi non meramente accessori – quali aperitivi, musica, soste per il bagno – la prestazione assume natura complessa ed è soggetta all’aliquota ordinaria. Grava sul contribuente, che invoca l’applicazione di un’aliquota ridotta o di un’esenzione, l’onere di dimostrare la sussistenza dei relativi presupposti. L’art. 36-bis d.l. n. 50/2022, norma di interpretazione autentica, ha efficacia retroattiva ma non modifica la regola per cui la fornitura di servizi ulteriori non accessori esclude il regime agevolato.
Il Fatto
La società, attiva nel trasporto marittimo di persone, impugnava un avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle Entrate, per l’anno 2013, contestava l’applicazione dell’aliquota IVA agevolata al 10% in luogo di quella ordinaria del 22%. L’accertamento riguardava le prestazioni rese con due specifiche imbarcazioni, per le quali l’Ufficio riteneva non integrato il presupposto del mero trasporto: dal processo verbale di constatazione e dal sito internet risultava infatti l’offerta di servizi ulteriori, come crociere con somministrazione di aperitivi, soste per il bagno, musica e illustrazione dei luoghi. La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso; la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, riformando la sentenza, riteneva legittimo l’accertamento, qualificando le prestazioni come fattispecie complessa a contenuto turistico-ricreativo. La società proponeva ricorso per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, nel rigettare il ricorso, ha innanzitutto chiarito il riparto dell’onere della prova: spetta all’Amministrazione dimostrare i presupposti per l’applicazione dell’imposta, mentre grava sul contribuente l’onere di provare il diritto all’applicazione di un’aliquota ridotta rispetto a quella ordinaria, trattandosi di disposizione agevolativa. Il richiamo all’art. 7, comma 5-bis, d.lgs. n. 546/1992 è stato dichiarato irrilevante sia per la natura sostanziale e non processuale della norma, applicabile solo ai giudizi introdotti dopo il 16 settembre 2022, sia perché era comunque onere della contribuente dimostrare i presupposti del regime agevolato.
Nel merito, la Corte ha richiamato il quadro normativo: l’esenzione per il trasporto urbano di persone di cui all’art. 10, primo comma, n. 14), d.P.R. n. 633/1972 nel testo ratione temporis vigente, l’aliquota del 10% per le prestazioni di trasporto di persone di cui al n. 127-novies della tabella A, parte III, e l’art. 36-bis d.l. n. 50/2022, di interpretazione autentica, che include tra le prestazioni agevolate anche quelle effettuate per finalità turistico-ricreative, ma solo a condizione che abbiano ad oggetto esclusivamente il servizio di trasporto e non comprendano la fornitura di servizi ulteriori diversi da quelli accessori ex art. 12 d.P.R. n. 633/1972. La Corte ha precisato che la nozione di “trasporto di persone” va interpretata secondo il senso abituale dei termini, come da giurisprudenza della Corte di Giustizia UE.
Quanto al criterio distintivo, quando un’operazione è costituita da una serie di elementi e atti, occorre verificare se vi sia un’unica prestazione complessa ovvero più prestazioni distinte. Si è in presenza di un’unica prestazione quando gli elementi sono strettamente connessi da formare, oggettivamente, una prestazione economica indissociabile; una prestazione è accessoria quando costituisce per la clientela non un fine a sé stante ma il mezzo per fruire nelle migliori condizioni del servizio principale. Nel caso di specie, i servizi turistico-ricreativi offerti (aperitivi, soste per il bagno, illustrazione dei luoghi) non erano meramente accessori rispetto al trasporto, ma erano indissolubilmente connessi, dando luogo a un servizio unitario di natura complessa.
La Corte ha quindi escluso che la sentenza impugnata violasse le regole sulla prova presuntiva: la contribuente non aveva censurato la violazione dei paradigmi dell’art. 2729 c.c., ma aveva richiesto una nuova valutazione di merito degli elementi indiziari, attività non consentita in sede di legittimità. Ha infine rigettato il secondo motivo relativo all’omessa pronuncia sulla causa di non punibilità ex art. 6, comma 2, d.lgs. n. 472/1997, rilevando che la questione era stata dedotta genericamente e, comunque, l’adozione di una norma di interpretazione autentica non integra oggettiva incertezza quando la regola applicabile era già pacifica nella giurisprudenza di legittimità.
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Nota della Redazione
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