Ricorso cumulativo senza specificità è inammissibile in Cassazione (Cass. civ. Sez. V n. 21740 del 28.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
I motivi di ricorso per cassazione che cumulano, in modo contraddittorio, la violazione di legge ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. e l’omessa pronuncia su un fatto controverso ai sensi del successivo n. 5 rimettono alla Corte il compito di isolare la parte del motivo di appello non esaminata e quella decisa contra legem. La tecnica così confezionata è inammissibile. Parimenti viziata è la redazione che riproduce per intero i motivi di appello senza confrontarsi con la decisione del giudice del gravame, che pure ha risposto: ne derivano la violazione dell’onere di specificità e il difetto di autosufficienza di cui agli artt. 366, n. 6, e 369, n. 4, cod. proc. civ., modulati secondo i criteri di sinteticità e chiarezza indicati dalla sentenza CEDU 28 ottobre 2021. La nullità della sentenza di primo grado è inoltre irrilevante, perché l’effetto devolutivo dell’appello fa salva la decisione di gravame che si sostituisca integralmente a quella di prime cure.
Il Fatto
La società ha notificato al contribuente un’intimazione di pagamento per la complessiva somma di euro 5.523,00, a titolo di T.I.A., sanzioni, interessi e spese di notifica, con riferimento agli anni 2010, 2011 e 2012. Il contribuente ha proposto opposizione davanti alla C.T.P. di Messina, che l’ha rigettata con condanna alle spese. L’appello è stato respinto dalla CTR per la Sicilia, sezione distaccata di Messina, con compensazione delle spese.
Il contribuente ha impugnato la decisione di gravame con ricorso per cassazione affidato a cinque motivi, al quale la società ha resistito con controricorso articolato in contromotivi. La questione centrale attiene ai vizi di redazione dei motivi e alla nullità della sentenza di primo grado per costituzione tardiva della parte resistente.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina anzitutto l’eccezione di inammissibilità del ricorso per violazione dell’art. 366, primo comma, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., formulata dalla controricorrente. L’eccezione è generica, perché riferita indistintamente a tutti i motivi e priva dell’indicazione dello specifico rilievo mosso a ciascuno di essi. Le doglianze risultano comunque sufficientemente circostanziate.
Il primo motivo, con cui si contesta l’omesso esame del primo motivo di appello relativo all’invalidità della costituzione dell’ATO e della procura alle liti, è infondato. Quand’anche la sentenza di primo grado fosse stata nulla, la sentenza di gravame, avendo effetto devolutivo, ha superato la decisione di prime cure sostituendosi integralmente ad essa.
I motivi dal secondo al quinto sono trattati congiuntamente per connessione e identità delle eccezioni, e sono dichiarati inammissibili. Gli stessi sono confezionati in modo misto: fanno valere sia la violazione di legge, sotto il profilo del n. 4 dell’art. 360, primo comma, cod. proc. civ., sia l’omessa pronuncia ai sensi del successivo n. 5. Tale modalità non è consentita, perché rimette alla Corte l’individuazione della parte del motivo di appello cui il giudice del gravame avrebbe offerto risposta in violazione di legge e di quella del tutto omessa.
Sotto altro profilo, la tecnica di redazione è viziata per autosufficienza per eccesso e per difetto di specificità: il ricorrente ha riprodotto per intero ogni motivo di appello senza confrontarsi con la decisione impugnata, che pure ha risposto, senza distinguere criticamente le parti in contrasto con la legge e quelle viziate da omissione. Le censure violano così gli artt. 366, n. 6, e 369, n. 4, cod. proc. civ., secondo l’onere di specificazione modulato in conformità alla sentenza CEDU 28 ottobre 2021, che contempera la semplificazione dell’attività del giudice di legittimità con la certezza del diritto, la salvaguardia della funzione nomofilattica e il diritto di accesso al giudice.
La Corte rileva infine che la CTR ha ritenuto legittima la produzione degli atti prodromici, non contestati: le fatture, regolarmente notificate e non opposte, hanno interrotto la prescrizione. La mancata costituzione tempestiva comporta solo la decadenza da alcune eccezioni e istanze, ma non impedisce alla parte resistente di contestare i fatti e produrre documenti, in conformità all’indirizzo interpretativo richiamato. Trattandosi di ragione decisoria non adeguatamente censurata, la CTR non era tenuta a pronunciarsi sugli altri motivi di appello. Il ricorso è rigettato, con condanna del ricorrente alle spese di legittimità e con l’attestazione dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Nota della Redazione
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