Controlli bancari, nessuna soglia di 12.500 euro per le operazioni extra conto (Cass. civ. Sez. V n. 22292 del 07.08.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di controlli e acquisizione documentale di cui all’art. 32 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, non opera la soglia di euro 12.500 disciplinata dall’art. 7 d.lgs. 20 febbraio 2004 n. 56 nel testo ratione temporis applicabile, il quale, in attuazione della Direttiva 2001/97/CE e anteriormente all’abrogazione ad opera del d.lgs. 21 novembre 2007 n. 231, ha disciplinato una limitazione della circolazione del contante e dei titoli al portatore che pertiene al diverso piano della disciplina antiriciclaggio e alla rilevazione di infrazioni all’art. 1 della legge 5 luglio 1991 n. 197. L’esercizio del potere di controllo non prevede soglie di valore, neppure per i periodi d’imposta anteriori al 2006. La presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili operante nelle società a ristretta base partecipativa non integra una presunzione di secondo grado, perché il fatto noto è la ristrettezza dell’assetto societario e non i maggiori redditi accertati in capo alla società.

Il Fatto

L’Amministrazione finanziaria ha richiesto a banche e intermediari finanziari dati e notizie relativi a qualsiasi rapporto intrattenuto od operazione effettuata con una società, con riguardo a operazioni extra conto per le annualità 2004, 2005 e 2006. Sulla base di tali acquisizioni l’Ufficio ha recuperato a tassazione maggiori redditi, facendone derivare la distribuzione ai soci in ragione della ristretta base partecipativa.

Il contribuente e la società hanno impugnato gli avvisi di accertamento. I giudizi di merito, riuniti, hanno dato ragione all’Amministrazione; la sentenza di appello è stata impugnata con ricorso per cassazione, affidato a motivi concernenti la legittimità dell’utilizzo dei dati acquisiti e la presunzione di distribuzione degli utili.

La Motivazione della Corte

Il nucleo della controversia è l’ambito di utilizzabilità delle operazioni extra conto acquisite presso gli intermediari. I ricorrenti sostengono che per i periodi d’imposta anteriori al 2006 sarebbero state comunicabili solo le operazioni transitate nell’archivio unico informatico e, dunque, di valore superiore a euro 12.500, soglia fissata dalla normativa antiriciclaggio.

La Corte esclude la pertinenza dell’art. 14-ter invocato dai contribuenti, che per i periodi anteriori al 1° gennaio 2006 limita alle rilevazioni antiriciclaggio le risposte degli intermediari sulle operazioni non transitate in un conto. Osserva poi che il limite quantitativo di euro 12.500 non riguarda l’esercizio dei controlli bancari, ma costituisce una limitazione della circolazione del contante e dei titoli al portatore, disciplinata dall’art. 7 d.lgs. n. 56/2004 in attuazione della Direttiva 2001/97/CE.

La soglia, prevista fin dall’art. 1 del d.l. n. 143 del 1991 (originariamente venti milioni di lire), appartiene al diverso piano del contrasto al riciclaggio e alla rilevazione delle infrazioni. Da ciò discende che l’art. 32 del d.P.R. n. 600/1973 non contempla soglie di valore ai fini dei controlli, neppure per le annualità considerate. La motivazione del giudice di merito, conforme nel dispositivo, è quindi corretta nel senso indicato ex art. 384, ultimo comma, cod. proc. civ.

Quanto alla presunzione di distribuzione degli utili extracontabili, la Corte richiama la propria giurisprudenza, da ultimo Cass. n. 2752 del 2024, unitamente a Cass. n. 28542 del 2017, Cass. n. 752 del 2021 e Cass. n. 1947 del 2019. Il fatto noto non è dato dai maggiori redditi accertati in capo alla società, ma dalla ristrettezza dell’assetto societario: ne deriva che, una volta operante la presunzione, spetta al contribuente la prova contraria, secondo il principio di vicinanza della prova.

Nel caso di specie il socio non ha dimostrato che i maggiori redditi siano stati accantonati o reinvestiti anziché distribuiti, né ha specificamente riproposto la tesi della tassazione ridotta al quaranta per cento. Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna dei ricorrenti alle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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