Società di fatto esclusa senza prova della partecipazione agli utili (Cass. civ. Sez. V n. 12005 del 07.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di società di fatto, la prova della partecipazione agli utili e all’alea dei guadagni e delle perdite costituisce elemento sintomatico essenziale ai fini della qualificazione del rapporto associativo. Lo svolgimento di attività lavorativa o di funzioni direttive nell’ambito di un gruppo societario, ove non accompagnato dalla dimostrazione della compartecipazione al rischio economico, non è idoneo a fondare la qualità di socio occulto, ben potendo configurarsi come mera esecuzione di direttive altrui. Nel processo tributario, la controversia sulla configurabilità di una società di fatto comporta il litisconsorzio necessario di tutti i soggetti coinvolti; tuttavia, la nullità dei giudizi di merito per violazione del contraddittorio non è dichiarata quando il ricorso dell’Amministrazione finanziaria sia inammissibile o prima facie infondato, non derivando ai litisconsorti pretermessi alcun danno dalla pronuncia. Il motivo che investe le valutazioni del giudice di merito in ordine alla prova della società di fatto è inammissibile in sede di legittimità.
Il Fatto
L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, con due motivi, avverso la sentenza con cui la Commissione tributaria regionale aveva rigettato il proprio appello in una controversia relativa all’impugnazione di un avviso di accertamento. Per l’anno 2008 erano stati accertati a carico del contribuente maggiori redditi derivanti dalla presunta partecipazione agli utili di una società di fatto, ai sensi dell’art. 5 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.
La Commissione regionale, esaminati gli elementi di prova, aveva escluso la sussistenza della società di fatto, valorizzando il ruolo di dominus assunto da altro soggetto e qualificando come non significative le attività svolte dal contribuente. Il ricorso è stato fissato per la pubblica udienza; il controricorrente ha depositato sentenze penali di assoluzione, invocando l’efficacia del giudicato penale ai sensi dell’art. 21-bis d.lgs. n. 74/2000 e chiedendo il rinvio in attesa di una pronuncia delle Sezioni unite.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto, in via preliminare, la questione del litisconsorzio necessario. Nel processo tributario la controversia sulla configurabilità o meno di una società di fatto impone la partecipazione di tutti i soggetti coinvolti, tutte le volte in cui, per la natura del rapporto e la situazione strutturalmente comune a una pluralità di soggetti, la decisione non possa conseguire il proprio scopo se non sia resa nei confronti di tutti. Il Collegio richiama sul punto Cass. n. 3954/2024.
Tale principio incontra però un limite. La nullità dei giudizi di merito per violazione del contraddittorio non va dichiarata qualora il ricorso dell’Amministrazione finanziaria risulti inammissibile o prima facie infondato. In tal caso, non derivando ai litisconsorti pretermessi alcun danno, la rimessione al giudice di primo grado contrasterebbe con i principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo, fondati sull’art. 111, comma 2, Cost. e sull’art. 6, par. 1, CEDU; è richiamata Cass. n. 18890/2021.
Passando al secondo motivo, la Corte ne rileva l’inammissibilità. La sentenza impugnata ha dato atto di aver esaminato e valutato gli elementi di prova, ritenendo non dimostrati i presupposti della società di fatto e qualificando come neutri gli indici valorizzati dall’ufficio, posto che l’attività si svolgeva secondo le direttive operative del dominus. Il giudice di appello ha quindi escluso la qualità di socio occulto, non essendovi prova certa della partecipazione agli utili e della condivisione dell’alea. Il motivo investe dunque apprezzamenti di merito, non censurabili in sede di legittimità.
Dall’inammissibilità del secondo motivo discende la perdita di rilevanza del primo, relativo alla dedotta violazione del litisconsorzio necessario, nonché della questione sull’applicabilità dell’art. 21-bis d.lgs. n. 74/2000. Il ricorso erariale, inammissibile, non può ricevere alcun pregiudizio dall’eventuale giudicato penale di assoluzione, sicché la necessità di un rinvio a nuovo ruolo va esclusa. Il ricorso è respinto e l’Agenzia condannata alle spese di lite.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.