Redditometro, il fatto sopravvenuto non incide sull’annualità accertata (Cass. civ. Sez. V n. 18414 del 05.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento sintetico fondato sul redditometro, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, comma primo, n. 5, cod. proc. civ. non è configurabile quando il fatto dedotto si riferisca a un’annualità diversa da quella oggetto di contestazione. La disponibilità di somme di provenienza non reddituale acquisita in un anno successivo non può incidere sulla presunzione legale relativa all’anno accertato, perché tale disponibilità non esisteva nel periodo di imposta considerato. La decisività del fatto, requisito imposto dalla norma processuale, va valutata con esclusivo riferimento all’annualità sottoposta ad accertamento.

Il Fatto

La Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna aveva confermato la sentenza di primo grado che respingeva l’impugnazione proposta dal contribuente avverso un avviso di accertamento sintetico, emesso ai sensi dell’art. 38 d.P.R. n. 600/1973 per l’anno di imposta 2008, con cui era stato rilevato un reddito di euro 61.987,05.

Il giudice di appello aveva sottolineato la genericità delle argomentazioni del contribuente e la loro inidoneità a vincere la presunzione dettata dalla legge in tema di redditometro. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo, censurando la mancata valutazione di una memoria depositata in secondo grado.

La Motivazione della Corte

Il ricorrente lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo, costituito dalla disponibilità di una somma di euro 400.000 di provenienza non reddituale, comprovata dall’accoglimento, con altra pronuncia, di un ricorso relativo all’annualità 2010. La documentazione era stata allegata alla memoria depositata nel giudizio di appello.

La Corte ritiene il motivo infondato. Anche a prescindere dal fatto che la CTR dà atto del deposito della memoria, il fatto di cui si lamenta l’omissione non è decisivo per un diverso esito del giudizio, come richiesto dal n. 5 dell’art. 360, comma primo, cod. proc. civ.

Il ragionamento poggia su una considerazione temporale. Il processo ha ad oggetto l’annualità 2008, mentre la provvista di euro 400.000 sarebbe stata accreditata, secondo quanto affermato dallo stesso ricorrente, due anni dopo, ovvero nel 2010.

Ne deriva che tale disponibilità nessuna incidenza può avere sull’accertamento induttivo relativo al 2008, in quanto non ancora esistente nell’anno oggetto di contestazione. Il diverso esito del giudizio, condizione della decisività, non era dunque prospettabile.

La Corte rigetta il ricorso. Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 2.300, oltre spese prenotate a debito. Sussistono i presupposti, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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