Redditometro: il giudice non può disapplicare i parametri ministeriali (Cass. civ. Sez. V n. 2893 del 31.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento sintetico del reddito delle persone fisiche, i decreti ministeriali che fissano i parametri del c.d. redditometro integrano direttamente la previsione dell’art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973 e costituiscono, a tutti gli effetti, norme giuridiche che il giudice tributario è tenuto ad applicare, senza poterle disapplicare. Una volta accertata l’effettività fattuale degli specifici elementi indicatori di capacità contributiva esposti dall’Ufficio, il giudice non ha il potere di privarli della capacità presuntiva che il legislatore ha connesso alla loro disponibilità, potendo soltanto valutare la prova che il contribuente offra sulla provenienza non reddituale delle somme. La disciplina del redditometro introduce una presunzione legale relativa: l’Amministrazione è dispensata da ogni ulteriore prova sull’esistenza dei fattori-indice, mentre grava sul contribuente l’onere di dimostrare che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore. Non è sufficiente, a tal fine, provare la mera disponibilità di ulteriori redditi o il semplice transito della disponibilità economica, occorrendo la prova documentale di circostanze sintomatiche dell’utilizzo di quei redditi per coprire le spese contestate.

Il Fatto

La contribuente, che si dichiarava casalinga, riceveva dall’Agenzia delle Entrate tre avvisi di accertamento relativi a IRPEF ed altro per gli anni d’imposta 2006, 2007 e 2008. La rettifica era operata con il metodo sintetico, rilevando il possesso di beni indice di capacità contributiva: la disponibilità al 50% di una casa di abitazione, in comproprietà con il coniuge, e le disponibilità finanziarie per le relative rate di mutuo.

La contribuente impugnava gli atti impositivi. La C.t.p. di Treviso accoglieva il ricorso dichiarandoli illegittimi; la C.t.r. del Veneto rigettava l’appello dell’Ufficio, confermando la decisione di primo grado. L’Agenzia proponeva quindi ricorso per cassazione affidato a due motivi, incentrati sulla ritenuta disapplicazione dei parametri del redditometro e sulla prova del concorso economico dei familiari.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo è fondato. La sentenza impugnata è viziata per violazione e falsa applicazione dell’art. 38 del d.P.R. n. 600/1973 e del D.M. 19 novembre 1992 nella parte in cui la Commissione regionale ha disapplicato i parametri del redditometro. Tali provvedimenti, stabilendo i parametri, integrano direttamente la previsione generale dell’art. 38 e costituiscono norme giuridiche che il giudice è tenuto ad applicare, senza poterle disapplicare sic et simpliciter.

Il giudice tributario, accertata l’effettività fattuale degli elementi indicatori di capacità contributiva esposti dall’Ufficio, non ha il potere di togliere a tali elementi la capacità presuntiva connessa dal legislatore alla loro disponibilità; può solo valutare la prova che il contribuente offre in ordine alla provenienza non reddituale delle somme necessarie per mantenere il possesso dei beni.

Anche il secondo motivo è fondato. La Corte richiama l’orientamento consolidato secondo cui l’accertamento con metodo sintetico dispensa l’Amministrazione da qualunque ulteriore prova sull’esistenza dei fattori-indice, restando a carico del contribuente l’onere di dimostrare che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore. Il sistema collega alla disponibilità di determinati beni un importo che, moltiplicato per un coefficiente, individua statisticamente il reddito del soggetto. La disciplina del redditometro configura una presunzione legale relativa.

Quanto alla prova contraria, non basta dimostrare la mera disponibilità di ulteriori redditi o il semplice transito della disponibilità economica: il contribuente è onerato di provare circostanze sintomatiche del fatto che quei redditi siano stati utilizzati per coprire le spese contestate. La norma richiede una prova documentale dell’entità e della durata del possesso di tali redditi, finalità che ancora a fatti oggettivi di tipo quantitativo e temporale la riferibilità della maggiore capacità contributiva. Prova che può essere fornita, ad esempio, con gli estratti dei conti correnti bancari.

Nel caso concreto, gli accertamenti si fondavano sulla disponibilità al 50% dell’abitazione principale e sul mutuo gravante su di essa. I giudici di seconde cure avevano valorizzato la documentazione sul contributo del marito e del suocero alle spese di mantenimento dell’abitazione. Tale prova, però, non è sufficiente: la contribuente non ha dimostrato l’utilizzo di quei redditi, né ha fornito prove rigorose e univoche. La Corte riafferma infine il principio sul calcolo delle rate di mutuo, che vanno addizionate all’importo tabellare e moltiplicate per il coefficiente ridotto di una unità. Il ricorso è accolto, la sentenza cassata con rinvio alla Corte di Giustizia di secondo grado del Veneto, in diversa composizione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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