Contraddittorio sui tributi armonizzati senza formalità e prova di resistenza: rinvio per l’accertamento in fatto dell’interlocuzione (Cass. civ. Sez. 5 n. 13362 del 08.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di tributi armonizzati, l’obbligo del contraddittorio preventivo ha valenza generalizzata: la violazione comporta l’invalidità dell’atto, purché il contribuente abbia enunciato in concreto gli elementi che avrebbe potuto far valere e non abbia proposto un’opposizione meramente pretestuosa, fittizia o strumentale. A differenza di quanto previsto dall’art. 12, comma 7°, l. n. 212/2000, per i tributi armonizzati non sono richieste particolari formalità: è sufficiente che sia assicurata l’effettività del contraddittorio, indipendentemente dagli strumenti adottati, quali procedure partecipative, inoltro di questionari o riconoscimento dell’accesso agli atti. Il giudice di merito, pertanto, deve accertare in fatto se le interlocuzioni intervenute siano idonee a garantire il diritto, dando conto dell’esito di tale verifica in motivazione.
Il Fatto
La società contribuente aveva impugnato davanti alla Commissione tributaria provinciale di Bari un avviso di accertamento relativo a maggiore IVA per l’anno d’imposta 2014, derivante da dichiarazione infedele. La CTP aveva rigettato il ricorso, ritenendo inapplicabile l’art. 12, comma 7°, l. n. 212/2000 in assenza di accessi o verifiche presso la sede della società.
La società proponeva appello, deducendo la violazione del contraddittorio e la decadenza dell’Amministrazione dal potere di accertamento. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia accoglieva l’appello, ritenendo che il contraddittorio andasse garantito anche per gli accertamenti “a tavolino” e che la prova di resistenza fosse superata sulla base di documentazione esibita dalla contribuente in un momento successivo alla notifica dell’avviso.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha accolto i primi due motivi di ricorso, esaminati congiuntamente in quanto connessi. Con il primo motivo l’Amministrazione aveva dedotto la violazione dell’art. 12, comma 7°, l. n. 212/2000, contestando l’affermazione del giudice d’appello circa la necessità della consegna di copia del PVC; con il secondo aveva dedotto il vizio di omessa motivazione.
La Corte ha richiamato il quadro normativo anteriore all’introduzione dell’art. 6-bis l. n. 212/2000 ad opera del d.lgs. n. 219/2023, che non trova applicazione ratione temporis. Nella disciplina previgente, ha osservato, l’obbligo del contraddittorio preventivo vigeva per i tributi non armonizzati solo se espressamente previsto, mentre aveva valenza generalizzata per i tributi armonizzati, con la conseguenza che la violazione comporta l’invalidità dell’atto, salvo che il contribuente non abbia superato la c.d. prova di resistenza.
La Corte ha precisato che, per i tributi armonizzati, non erano previste particolari formalità: è sufficiente l’effettività del contraddittorio, indipendentemente dagli strumenti concretamente adottati, quali l’inoltro di questionari o l’accesso agli atti. Nella sentenza impugnata, la stessa appellante aveva fatto riferimento a colloqui intercorsi con l’Amministrazione: il giudice d’appello avrebbe dovuto verificare, con accertamento in fatto, se tali colloqui fossero idonei a garantire il contraddittorio, dando conto dell’esito in motivazione.
La Corte ha quindi cassato la sentenza con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, perché valuti alla luce dei principi esposti se le interlocuzioni richiamate abbiano assicurato il diritto al contraddittorio. I rimanenti motivi di ricorso, relativi alla tardività delle allegazioni e alla violazione dell’art. 6, commi 3, 4 e 5, d.P.R. n. 633/1972, sono stati dichiarati assorbiti.
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Nota della Redazione
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