Revocazione per errore di fatto e omessa impugnazione di autonoma ratio decidendi (Cass. civ. Sez. V n. 22737 del 12.08.2024)
Principi di diritto (Massima)
La revocazione per errore di fatto, ex art. 395, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., esperibile avverso le sentenze della Corte di cassazione ai sensi dell’art. 391-bis cod. proc. civ., presuppone una svista percettiva, una mera inesatta percezione di un fatto decisivo, la cui verità sia incontestabilmente esclusa o accertata dagli atti di causa, sempre che quel fatto non abbia costituito oggetto di un punto controvertso su cui il giudice si sia pronunciato. L’errore rilevante non può concernere l’attività interpretativa e valutativa dell’organo giudicante, deve essere di immediata evidenza, essenziale e decisivo, e deve attingere solo gli atti interni al giudizio di cassazione. Ne consegue che, ove la sentenza impugnata si fondi su autonome e concorrenti ragioni decisorie, l’omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura sulle altre, e il vizio non è revocabile se, pur con motivazione che non esamina specificamente talune argomentazioni, la pronuncia sul punto sia stata effettivamente resa.
Il Fatto
Una società affidataria del servizio di gestione e raccolta dei rifiuti urbani per alcuni Comuni ricorre per revocazione avverso un’ordinanza con cui la Corte di cassazione, in controversia relativa all’impugnazione di un’ingiunzione di pagamento per la TIA2 di due annualità, aveva dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione. Quest’ultimo era stato proposto avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva rigettato l’appello, confermando la decisione di primo grado sfavorevole alla società.
Il giudice di legittimità aveva fondato l’inammissibilità sul rilievo che la ricorrente non aveva censurato tutte le rationes decidendi poste a fondamento della pronuncia impugnata. La società sostiene invece che la Corte non avrebbe rilevato come essa avesse tempestivamente impugnato, con specifico motivo di appello, la conclusione della Commissione provinciale secondo cui l’ingiunzione doveva essere necessariamente preceduta dall’avviso di accertamento. La controricorrente si costituisce per resistere.
La Motivazione della Corte
Il ricorso è affidato a un unico motivo, con cui si denuncia la violazione degli artt. 391-bis e 395, n. 4, cod. proc. civ., per avere il giudice di legittimità omesso di considerare che la società aveva, con l’atto di appello, impugnato la sentenza di primo grado in ordine alla necessità dell’avviso di accertamento. La Corte dichiara inammissibile il motivo.
Il collegio ricostruisce anzitutto il perimetro dell’errore di fatto rilevante. Esso consiste in un errore di percezione o in una mera svista materiale che abbia indotto il giudice a supporre l’esistenza, o l’inesistenza, di un fatto decisivo, la cui verità risulti invece incontestabilmente esclusa o accertata dagli atti. Deve sussistere il contrasto fra due rappresentazioni dello stesso fatto, con la realtà desumibile dalla sentenza frutto di supposizione e non di giudizio. Il vizio non può involgere l’attività interpretativa e valutativa.
La pronuncia delinea poi, con precisione, i requisiti dell’errore: evidenza assoluta, immediata rilevabilità dal solo raffronto tra sentenza e atti, essenzialità e decisività, con nesso causale tra percezione erronea e decisione, e riferimento esclusivo agli atti interni al giudizio di cassazione. Vengono richiamati precedenti coerenti, incluse pronunce delle Sezioni Unite n. 31032 del 2019 e decisioni della Sez. V n. 6272 del 2024 e della Sez. V n. 9802 del 2023.
La Corte ribadisce quindi un principio centrale: la revocazione è esperibile per l’errore di fatto in cui il giudice di legittimità sia incorso omettendo di pronunciare su uno o più motivi di ricorso. Ai fini della valutazione, occorre aver riguardo al “capo” di domanda riproposto, escludendosi il vizio quando la pronuncia su di esso sia intervenuta, sia pure con motivazione che non abbia preso specificamente in esame alcune argomentazioni. In tal caso si deduce un errore di giudizio, non di fatto.
Sul piano applicativo, la Corte riconosce che la ricorrente aveva effettivamente attinto la sentenza di prime cure con il quinto motivo di appello, relativo alla omessa emissione dell’avviso di accertamento. Tuttavia, i tre motivi del ricorso per cassazione non avevano investito la pronuncia del giudice di secondo grado su tale omissione, concentrandosi su altre censure. Ne deriva che il giudice di legittimità ha coerentemente applicato il principio secondo cui, ove la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni distinte e autonome, ciascuna sufficiente a giustificare la decisione, l’omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura sulle altre. Il ricorso per revocazione è dunque dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese e all’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Nota della Redazione
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