Prova contraria al redditometro ammessa anche per presunzioni semplici (Cass. civ. Sez. V n. 1726 del 16.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento sintetico delle imposte sui redditi delle persone fisiche, la prova contraria posta a carico del contribuente non è normativamente tipizzata e può essere fornita con qualsiasi mezzo, comprese le presunzioni semplici e le dichiarazioni rese da terzi in sede extraprocessuale, cui va riconosciuto valore di elementi indiziari. Il giudice tributario, nel valutare la prova presuntiva, deve procedere in due momenti distinti: dapprima uno scrutinio analitico degli indizi, poi una valutazione complessiva e sintetica degli stessi. È censurabile in sede di legittimità la decisione che neghi valore indiziario agli elementi acquisiti senza accertare se, valutati nella loro sintesi, essi siano idonei a fornire la prova. Nel giudizio di cassazione resta preclusa, per effetto del doppia conforme, la deducibilità del vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. quando il giudice di appello abbia confermato la sentenza di primo grado sulle medesime questioni di fatto.
Il Fatto
Il contribuente riceveva la notifica di due avvisi di accertamento relativi ad IRPEF per gli anni di imposta 2000 e 2001. L’Ufficio aveva rideterminato il reddito con metodo sintetico, ai sensi dell’art. 38, quarto comma, d.P.R. n. 600 del 1973, valorizzando alcuni indici di capacità contributiva: autovetture, disponibilità finanziarie e il canone di locazione di un appartamento in Roma.
Il contribuente impugnava gli atti dinanzi alla C.t.p. di Roma, che rigettava i ricorsi riuniti. La C.t.r. del Lazio, in sede di appello, dichiarava cessata la materia del contendere per l’annualità oggetto di istanza di definizione agevolata, estendendo la declaratoria anche all’altra annualità. L’Ufficio proponeva ricorso per revocazione ex art. 395, n. 4, cod. proc. civ., accolto dalla Commissione, che confermava la decisione di primo grado. Il contribuente ricorre per cassazione con tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte ricostruisce anzitutto il regime del redditometro. La determinazione sintetica del reddito dispensa l’Amministrazione da ogni ulteriore prova sull’esistenza dei fattori-indice, ponendo a carico del contribuente l’onere di dimostrare che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore. Si tratta di una presunzione legale relativa: il giudice tributario, accertata l’effettività degli indici, non può privarli del valore presuntivo, ma valuta la prova sulla provenienza non reddituale delle somme impiegate.
Il primo motivo, con cui si lamentava la nullità dell’atto per difetto di motivazione, è ritenuto infondato. L’Amministrazione ha l’obbligo di valutare le osservazioni del contribuente ex art. 12 della legge n. 212 del 2000, ma non quello di esplicitarne la valutazione nell’atto impositivo. La Corte esclude inoltre l’obbligo di contraddittorio endoprocedimentale per le annualità anteriori al 2009.
Il secondo motivo è dichiarato inammissibile. La C.t.r. aveva confermato la pronuncia di primo grado sulle medesime questioni di fatto, sicché opera la preclusione derivante dall’art. 348 ter, ultimo comma, cod. proc. civ., applicabile ai giudizi di appello instaurati dopo l’entrata in vigore della legge di conversione del 2012.
Il terzo motivo è accolto. La Corte ribadisce che la prova contraria al redditometro non è tipizzata e può essere data anche con presunzioni semplici, nonché con dichiarazioni rese da terzi in sede extraprocessuale, cui va riconosciuto valore indiziario in attuazione del principio del giusto processo e della parità delle armi. Il giudice di merito, nel valutare la prova presuntiva, deve seguire un procedimento in due fasi: una valutazione analitica degli indizi, per conservare quelli dotati di positiva efficacia probatoria, e una successiva valutazione complessiva, per verificare se gli indizi siano concordanti e capaci di fornire la prova. È censurabile la decisione che neghi valore indiziario agli elementi acquisiti senza accertare se, valutati nella loro sintesi, essi non fossero in grado di acquisirlo in un rapporto di vicendevole completamento.
Nel caso concreto, la Commissione regionale aveva considerato l’insufficienza della dichiarazione del terzo senza dare atto di averla valutata nel contesto fattuale complessivo, né di averne concretamente apprezzato l’attendibilità. La sentenza è pertanto cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria del Lazio, in diversa composizione, per nuovo esame e per la regolazione delle spese di legittimità.
Nota della Redazione
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