Referendum propositivo comunale e insussistenza dell’interesse ad agire dei cittadini (Cass. civ. Sez. I n. 9703 del 10.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il referendum propositivo previsto dallo statuto comunale non incide direttamente sull’ordinamento dell’ente, ma costituisce un atto d’impulso che impone al sindaco di sottoporre l’esito della consultazione al Consiglio comunale, rimanendo quest’ultimo libero di determinarsi tanto sul quomodo quanto sull’an del provvedimento. Ne deriva che i cittadini non vantano un interesse concreto ed attuale ad agire per l’accertamento dell’inammissibilità della richiesta referendaria quando l’esito della consultazione non sia idoneo a produrre un pregiudizio diretto ed immediato nelle loro posizioni soggettive. È invece ammissibile l’appello incidentale tardivo avverso il capo della sentenza che statuisce sulle spese, nonché la contestazione della liquidazione del compenso quando il difensore abbia assistito la medesima parte in distinte posizioni processuali.

Il Fatto

Alcuni cittadini di un Comune altoatesino convennero in giudizio l’ente locale, il legale rappresentante del comitato dei promotori e i componenti della commissione referendaria, chiedendo accertarsi che i convenuti non avevano diritto allo svolgimento di un referendum propositivo volto a inserire nello statuto comunale il divieto di utilizzazione di sostanze fitosanitarie chimico-sintetiche. La domanda mirava alla dichiarazione di nullità del quesito e della votazione, per contrasto con il diritto comunitario e nazionale e per difetto del potere di legiferare nella materia.

Il Tribunale accolse la domanda; la Corte d’appello la ribaltò, dichiarando inammissibile la domanda per difetto di interesse e accogliendo parzialmente l’appello incidentale del convenuto in proprio sul regolamento delle spese. I soccombenti hanno proposto ricorso per cassazione con due motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina anzitutto il secondo motivo, logicamente prioritario perché attinente all’ammissibilità della domanda. L’art. 40 dello statuto comunale, pur disponendo che i referendum hanno carattere vincolante, precisa che quello propositivo assume funzione accelerante e innovatrice e serve ad apportare argomenti all’agenda politica comunale. L’efficacia limitata nel tempo della proposta e l’art. 34 del regolamento comunale, che obbliga il sindaco a sottoporre l’esito all’esame del Consiglio, dimostrano che il risultato referendario non modifica direttamente l’ordinamento dell’ente, ma funge da stimolo all’attività normativa degli organi comunali.

Il Consiglio resta quindi libero di determinarsi non solo sul contenuto del provvedimento, ma anche sull’opportunità della sua emanazione. Ciò che può essere impugnato è dunque il provvedimento eventualmente adottato dal Consiglio, avverso il quale è proponibile ricorso al Giudice amministrativo, non l’esito della consultazione.

La Corte riconosce che, in linea di principio, i cittadini possono rivolgersi al Giudice ordinario per ottenere la dichiarazione di inammissibilità del referendum o del quesito, e richiama la giurisprudenza delle Sezioni Unite n. 14803 del 2009 sul diritto soggettivo pubblico del comitato promotore. Ribadisce però che l’interesse ad agire deve essere concreto ed attuale, esaurendosi nell’esigenza di un risultato utile giuridicamente apprezzabile non conseguibile senza l’intervento del giudice.

Nella specie tale interesse è stato correttamente escluso: la proposta di modifica statutaria non era stata approvata per mancato raggiungimento della maggioranza prescritta e il termine triennale di efficacia del referendum era ormai trascorso. L’annullamento delle delibere scaturite dalla consultazione, confermato in appello, conferma il venir meno dell’interesse.

Infondato è anche il primo motivo. La Corte ribadisce che l’appello incidentale tardivo è ammissibile anche quando investe un capo diverso o lo stesso capo per motivi diversi, secondo un’interpretazione conforme all’art. 111 Cost. L’autonomia del capo sulle spese non comporta l’inammissibilità dell’impugnazione incidentale volta a contestarlo (Sez. II n. 33015 del 2023). Nel caso concreto, inoltre, il convenuto in proprio non si era limitato a censurare il regolamento delle spese, ma aveva contestato anche la dichiarazione del difetto di legittimazione passiva. Quanto al compenso, la sentenza ha correttamente distinto la posizione del convenuto in proprio da quella assunta come rappresentante del comitato, escludendo l’applicazione dell’art. 4, comma quarto, del d.m. n. 55/2014, che presuppone l’identità di posizione processuale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *