Ammissione con riserva all’esame di Stato e necessità di acquisire il giudizio finale (TAR Lombardia n. 3720 del 17.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di esame di una domanda cautelare avverso il diniego di ammissione all’esame di Stato, laddove la ricorrente abbia svolto le prove in forza di un provvedimento di ammissione con riserva e non risulti depositato il giudizio finale, il giudice amministrativo dispone un’istruttoria volta ad acquisire l’esito dell’esame medesimo. L’incombente è funzionale a verificare la sussistenza del pregiudizio grave e irreparabile e a valutare la domanda cautelare con piena cognizione degli atti del procedimento.
Il Fatto
La ricorrente, studentessa del Liceo Scientifico Sportivo di Milano, impugnava il provvedimento di non ammissione all’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione, adottato dal Consiglio della Classe 5B all’esito dello scrutinio degli esami preliminari del 21 maggio 2026, unitamente al relativo verbale e ai verbali delle prove scritte e orali.
Nel corso della camera di consiglio fissata per la trattazione dell’istanza cautelare, emergeva che la ricorrente aveva svolto le prove dell’esame di maturità in forza di un’ammissione disposta con decreto presidenziale, ma che l’amministrazione non aveva depositato l’esito degli esami. I difensori della ricorrente dichiaravano di non aver ricevuto né conosciuto tale provvedimento.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale amministrativo, rilevata la mancanza di elementi essenziali per la decisione sulla domanda cautelare, riteneva necessario acquisire il decreto presidenziale di ammissione e il giudizio finale dell’esame. L’ordinanza collegiale si fonda sul potere istruttorio di cui agli artt. 65 e 66 cod. proc. amm., ritenuto esercitabile anche nella fase cautelare quando l’acquisizione di documenti risulti indispensabile per la valutazione del fumus boni iuris e del periculum in mora.
Il Collegio ha considerato che la ricorrente aveva sostenuto le prove in forza di un provvedimento di ammissione con riserva, circostanza che rendeva necessario verificare l’esito finale dell’esame per comprendere se il diniego di ammissione avesse o meno determinato un pregiudizio attuale alla posizione giuridica dedotta in giudizio. L’assenza del giudizio finale impediva, pertanto, una compiuta delibazione circa la sussistenza dei presupposti per la concessione della misura cautelare richiesta.
Per tali ragioni, il Tribunale ha ordinato alle parti di richiedere all’Istituto Scolastico il giudizio finale dell’esame, da depositare in Segreteria entro il termine perentorio indicato, e ha rinviato la trattazione della domanda cautelare a una successiva camera di consiglio. L’ordinanza dispone inoltre la comunicazione alla Segreteria della Sezione e l’oscuramento delle generalità della parte ricorrente a tutela della riservatezza, ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003 e dell’art. 9 del Regolamento (UE) 2016/679.
Nota della Redazione
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