Parere positivo con osservazioni sull’adesione del Comune a una CER cooperativa (Corte dei Conti Sez. contr. Lombardia n. 135 del 04.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Le amministrazioni pubbliche che intendono acquisire una partecipazione in una società, ivi compresa una comunità energetica rinnovabile costituita in forma cooperativa, sono soggette ai limiti sostanziali e procedurali del TUSP. La finalità meritoria perseguita non esime l’ente da un onere motivazionale rafforzato, che deve dar conto in concreto del vincolo di scopo e di attività, della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria dell’iniziativa. La Corte dei conti esprime parere positivo con osservazioni quando l’atto deliberativo, pur conforme ai vincoli tipologici e ai parametri finanziari, presenti carenze nei dati e nella motivazione.
Il Fatto
Il Comune ha approvato con deliberazione consiliare l’adesione a una comunità energetica rinnovabile costituita in forma cooperativa, con sede in altro comune, sottoscrivendo una quota di partecipazione sociale di modesto valore nominale. L’iniziativa faceva seguito a precedenti atti con cui l’ente aveva avviato un percorso per promuovere sul proprio territorio una CER.
La delibera non richiama nel dispositivo l’impegno all’acquisto della quota, subordinandolo al ricevimento dell’assenso della Corte dei conti o alla scadenza del termine di sessanta giorni. Il Comune ha trasmesso i pareri di regolarità tecnica e contabile, il parere dell’Organo di revisione, l’atto costitutivo, lo statuto della cooperativa, il piano previsionale e la visura camerale. La Sezione è stata investita dell’istanza di parere ai sensi dell’art. 5, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 175/2016.
La Motivazione della Corte
La Corte richiama i parametri dell’art. 5 del TUSP, come modificato dall’art. 11 della legge n. 118/2022: la riconduzione della partecipazione a una tipologia prevista, la compatibilità con le finalità istituzionali, la convenienza economica e la sostenibilità finanziaria, l’efficienza, l’efficacia e l’economicità, nonché il rispetto della disciplina sugli aiuti di Stato. Osserva che l’onere motivazionale non è assolto con mere ripetizioni del dato legale o affermazioni apodittiche.
Quanto al vincolo tipologico, la delibera risulta conforme agli artt. 3, 5 e 7 TUSP: la cooperativa è società a responsabilità limitata con scopo mutualistico, e la partecipazione è stata adottata con delibera consiliare. Sul vincolo finalistico, la Corte rileva invece la mancanza di un’analisi concreta delle finalità perseguite, dei vantaggi attesi e delle esigenze dell’ente. La motivazione richiama genericamente la produzione di energia da fonti rinnovabili, consentita dall’art. 4, comma 7, TUSP, ma non fornisce parametri o dati per comprovare che senza l’intervento pubblico l’attività non sarebbe svolta o lo sarebbe a condizioni differenti. La Corte segnala inoltre che l’ente non ha dichiarato di aver effettuato la verifica per evitare le società doppione.
Sulla convenienza economica e sostenibilità finanziaria, la Corte richiama la deliberazione delle Sezioni Riunite n. 16/2022/QMIG, secondo cui la sostenibilità va valutata sotto il profilo oggettivo e soggettivo. Il piano previsionale allegato presenta contenuti stringati, con flussi in entrata in parte correlati a eventi futuri e indeterminati, come gli incentivi del GSE. I dati previsionali appaiono tuttavia attendibili e l’intervento non presenta elementi di preoccupazione per diseconomie gestionali, anche in ragione del modesto valore della quota.
La Corte ritiene infine positiva la verifica di compatibilità con la disciplina europea degli aiuti di Stato e conferma l’adempimento formale dell’obbligo di consultazione pubblica ex art. 5, comma 2, TUSP, pur rilevando l’omessa precisazione sull’esito delle osservazioni eventualmente presentate. Il Collegio conclude per il parere positivo con osservazioni, con riserva di ogni altra valutazione nell’esercizio delle funzioni di controllo.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.