Riqualificazione in melius e particolare tenuità: inammissibile il ricorso (Cass. pen. Sez. 7 n. 2101 del 20.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La riqualificazione giuridica del fatto in una definizione in melius rispetto a quella enunciata nell’imputazione non determina violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, quando il giudice abbia ricondotto a una diversa norma lo stesso episodio storico individuato dal pubblico ministero e non ne sia derivata alcuna lesione dei diritti della difesa, non essendosi verificata una sostanziale immutazione del fatto. La censura che solleciti una rilettura alternativa delle fonti probatorie è inammissibile nel giudizio di legittimità. La motivazione del diniego dell’applicazione dell’art. 131-bis cod. pen. può essere implicita e desumersi dalle argomentazioni con cui il giudice di merito ha negato le attenuanti generiche richiamando la gravità del fatto e la condotta successiva dell’imputato.
Il Fatto
Il difensore dell’imputata ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Giudice dell’udienza preliminare che, all’esito di giudizio abbreviato, l’aveva condannata alla pena pecuniaria per il reato di cui all’art. 658 cod. pen..
Con il primo motivo è stata dedotta la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, per avere il giudice attribuito al fatto una definizione giuridica diversa da quella contestata. Il secondo motivo ha censurato la valutazione delle fonti probatorie e l’omessa considerazione della consulenza tecnica di parte. Il terzo motivo ha lamentato l’impossibilità di richiedere l’applicazione dell’art. 131-bis cod. pen. nel giudizio di primo grado, a causa della riqualificazione del fatto.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha ritenuto il primo motivo infondato, richiamando il principio per cui la diversa definizione giuridica del fatto, se intervenuta in melius e senza alterare l’episodio storico contestato, non lede il diritto di difesa e non richiede alcuna rinnovazione dell’atto di accusa. A sostegno è stato citato il precedente Sez. 2, n. 10989 del 2023.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha rilevato che il ricorso mirava a ottenere una rivalutazione del materiale probatorio, attività estranea al giudizio di legittimità. Ha inoltre escluso la dedotta omissione valutativa, evidenziando che la sentenza impugnata aveva espressamente considerato e disatteso la consulenza tecnica di parte.
In relazione al terzo motivo, la Suprema Corte ha osservato che i limiti edittali previsti per il reato originariamente contestato avrebbero comunque consentito la richiesta di declaratoria di particolare tenuità del fatto. Ha inoltre precisato che la motivazione del diniego dell’art. 131-bis cod. pen. può essere implicita, desumendosi dal richiamo alla gravità del fatto e alla negativa condotta successiva, argomenti già utilizzati per rigettare l’istanza di attenuanti generiche. Sul punto sono state richiamate Sez. 4, n. 27595 del 2022 e Sez. 3, n. 43604 del 2021.
Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 131-bis c.p. – Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto
- Art. 658 c.p. – Procurato allarme presso l'Autorità