Concordato in appello: i motivi rinunciati non sono riproponibili in cassazione (Cass. pen. Sez. II n. 4754 del 05.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di appello definito con il concordato sui motivi ex art. 599-bis cod. proc. pen., il controllo del giudice è circoscritto alla legalità della pena concordata, restando esclusa ogni valutazione di congruità. Gli elementi confluiti nell’accordo — mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, giudizio di comparazione, applicazione della recidiva, aumenti per la continuazione — non sono autonomamente censurabili in cassazione, ove la decisione sia conforme alla richiesta delle parti. La rinuncia a tutti i motivi diversi da quelli attinenti alla determinazione della pena comprende la doglianza relativa all’applicazione delle misure di sicurezza, che non riguardano il trattamento sanzionatorio ma un capo autonomo della decisione.

Il Fatto

La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 17.06.2024 emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen., accoglieva la proposta di concordato formulata dalle parti e riduceva la pena inflitta agli imputati con precedente sentenza del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Napoli.

Gli imputati proponevano ricorso per cassazione. Taluni deducevano vizi di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, alla recidiva e agli aumenti per la continuazione; un ricorrente eccepiva la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. per difetto di motivazione sull’applicazione di una misura di sicurezza, rimasta estranea all’accordo. Veniva depositata istanza di rinvio per asserita omessa notifica dell’avviso di udienza.

La Motivazione della Corte

La Corte disattende l’istanza di rinvio, rilevando che il procedimento è trattato con procedura de plano, senza partecipazione delle parti, in applicazione dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: nessun avviso era pertanto dovuto.

Sul merito, la Corte ricorda che il controllo demandato al giudice di appello sulla pena concordata attiene esclusivamente alla sua legalità. Il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti non può essere modificato dal giudice, che può solo accogliere o rigettare la richiesta. Ne consegue che il giudice non deve valutare la congruità della pena.

Nel caso concreto non emerge alcuna illegalità: le pene concordate rientrano nella forbice edittale dei reati contestati. Il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, il giudizio di comparazione, l’applicazione della recidiva e la misura degli aumenti per la continuazione costituiscono parte integrante dell’accordo raggiunto: gli imputati non possono dolersene ove la decisione sia conforme alla richiesta.

Quanto alla misura di sicurezza, la Corte osserva che la rinuncia a tutti i motivi diversi da quelli afferenti alla determinazione della pena comprende anche la relativa doglianza, non riguardando essa il trattamento sanzionatorio ma un capo autonomo della decisione. Nel caso di specie la motivazione, pur sintetica, è comunque congrua, avendo la Corte territoriale valorizzato la pericolosità sociale dell’imputato desunta dalla gravità delle condotte.

All’inammissibilità dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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