Ricettazione e riciclaggio: targa fittizia e possesso di refurtiva (Cass. pen. Sez. II n. 9169 del 05.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Dall’ingiustificato possesso di refurtiva proveniente da furti commessi in tempi e luoghi diversi e in danno di soggetti diversi può legittimamente desumersi, in assenza di elementi positivamente indicativi della riconducibilità del possesso alla commissione di quei furti, che esso sia frutto di ricettazione, non di concorso nel furto. Integra il delitto di riciclaggio ex art. 648-bis cod. pen. la condotta di chi, ricevuto un veicolo di provenienza delittuosa, vi apponga fogli plastificati riproducenti targhe associate ad altro veicolo, ostacolando così l’accertamento della provenienza delittuosa del mezzo.
Il Fatto
La Corte di Appello di Milano, in parziale riforma della sentenza del G.u.p. del Tribunale di Pavia del 22.11.2022, ha dichiarato non doversi procedere per il reato di cui all’art. 703 cod. pen. perché estinto per prescrizione, confermando la responsabilità dell’imputato per tentata rapina aggravata, ricettazione e riciclaggio, con rideterminazione della pena.
Il condannato ha proposto ricorso per Cassazione deducendo due motivi. Con il primo contesta la qualificazione del fatto come ricettazione anziché furto, per essere la sottrazione avvenuta nella stessa notte e nello stesso luogo della tentata rapina. Con il secondo contesta la qualificazione come riciclaggio, non essendovi stata alterazione degli elementi identificativi del veicolo.
La Motivazione della Corte
Il ricorso è dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi. La Corte ricostruisce il percorso della sentenza impugnata muovendo dal primo motivo, osservando che il ricorrente non ha reso dichiarazioni in ordine all’ipotizzato furto.
Nel disattendere la richiesta di qualificare le condotte come furto sulla sola base della vicinanza temporale tra sottrazione e illecito utilizzo, la Corte territoriale ha constatato che la sottrazione dei veicoli era avvenuta in luoghi e date diverse, valorizzando l’assenza di elementi ulteriori idonei ad attribuire all’imputato la responsabilità dei furti. Tale valutazione è coerente con il principio di questa Corte secondo cui dall’ingiustificato possesso di refurtiva proveniente da furti commessi in tempi e luoghi diversi e in danno di soggetti diversi ben può desumersi, in mancanza di elementi positivamente indicativi, che esso sia frutto di ricettazione (Sez. I n. 46006 del 29.10.2004, Rv. 230319).
Quanto al secondo motivo, la Corte ritiene che la sentenza impugnata abbia correttamente escluso la rilevanza della circostanza che il veicolo non fosse ancora immatricolato. È sufficiente, ai fini della configurazione del reato, l’apposizione sul furgone di fogli plastificati riproducenti targhe associate ad altro veicolo.
Il principio applicato è quello per cui integra il riciclaggio la condotta di chi, ricevuto un veicolo di provenienza delittuosa — per il quale è necessaria, ai fini della circolazione, la dotazione della targa indicata dall’art. 97 del codice della strada, che identifica l’intestatario del certificato di circolazione — vi apponga una targa di sua proprietà, ostacolando così l’accertamento della provenienza delittuosa del mezzo (Sez. II n. 39702 del 17.05.2018, Rv. 273899).
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, per l’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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