Reggenze e supplenze dei segretari comunali: competenza dell’Agenzia, non dei sindaci (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 6360 del 08.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di incarichi di reggenza e supplenza dei segretari comunali e provinciali, la competenza ad attribuirli spetta all’Agenzia autonoma per la gestione dell’Albo, alla quale è succeduto a titolo universale il Ministero dell’interno, e non ai sindaci degli enti locali. Il rapporto fiduciario tra sindaco e segretario opera compiutamente, anche in ordine alla nomina, nel solo regime ordinario di designazione del titolare della sede di segreteria; esso è invece derogato ex lege nel regime della reggenza e della supplenza, a favore del segretario collocato in disponibilità, che viene utilizzato a rotazione secondo le esigenze dell’Agenzia. Ne consegue che la violazione dei diritti soggettivi del segretario in disponibilità, preferito ad altri segretari già titolari di sede in assenza di ragioni eccezionali, integra la responsabilità dell’amministrazione succeduta, con conseguente obbligo risarcitorio.
Il Fatto
La Corte d’appello, con sentenza n. 410/2017, aveva rigettato l’impugnazione proposta dal Ministero dell’interno avverso la decisione del Tribunale, che aveva accolto il ricorso di un segretario comunale iscritto nella fascia professionale B. Il giudice di primo grado aveva condannato il Ministero a risarcire il danno derivato dal fatto che la Sezione regionale dell’Agenzia autonoma, ente soppresso le cui funzioni erano state assunte dal Ministero per successione ex lege, nel periodo compreso tra il 19 settembre 2011 e il 28 febbraio 2013 aveva conferito incarichi di reggenza o supplenza ad altri segretari, già titolari di segreteria in altro Comune, anziché al lavoratore, unico segretario in disponibilità per la Provincia di Imperia.
Il Ministero ricorreva per cassazione con quattro motivi, sostenendo la natura discrezionale del potere dei sindaci e la salvaguardia del rapporto fiduciario; il lavoratore resisteva con controricorso e memoria.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo è dichiarato infondato. La Corte ricostruisce il quadro normativo: l’art. 98 del d.lgs. n. 267 del 2000 disciplina l’Albo dei segretari; l’art. 99 prevede che il sindaco nomini il segretario scegliendolo tra gli iscritti all’albo, con dipendenza funzionale dal capo dell’amministrazione. Il rapporto di impiego intercorre però con l’Agenzia, alla quale è succeduto a titolo universale il Ministero dell’interno, mentre quello organico si instaura con l’ente locale, con esclusione del litisconsorzio necessario con l’Agenzia.
Assume rilievo l’art. 101 del d.lgs. n. 267 del 2000, che colloca in posizione di disponibilità il segretario non confermato, revocato o privo di incarico, ponendolo a disposizione dell’Agenzia per incarichi di supplenza e reggenza. L’art. 15 del d.P.R. n. 465 del 1997 e l’art. 19 del medesimo regolamento stabiliscono che i segretari in disponibilità sono utilizzati prioritariamente per tali incarichi, sulla base di una graduatoria formata secondo criteri stabiliti dal consiglio nazionale.
La Corte richiama Cass. n. 16698 del 2010, secondo cui il segretario è posto a disposizione dell’Agenzia, che a sua discrezione può impiegarlo per i vari incarichi, e le Cass. n. 20842 del 2019 e n. 7458 del 2012. Ne deduce che il rapporto fiduciario opera solo nel regime ordinario di nomina, mentre è derogato ex lege nella reggenza e supplenza. La contrattazione collettiva conferma la competenza dell’Agenzia: l’art. 3 del CCNI, come modificato dall’Accordo integrativo del 13 gennaio 2009, attribuisce le reggenze e supplenze a scavalco ai segretari titolari di sede solo in via residuale rispetto agli in disponibilità.
Il secondo motivo è inammissibile, perché le censure non si confrontano con la ratio decidendi della sentenza di appello. Il terzo motivo è infondato, con correzione della motivazione ex art. 384 cod. proc. civ.: la questione attiene alla legittimazione passiva del Ministero, non al litisconsorzio necessario. Il quarto motivo, sulla liquidazione equitativa del danno, è infondato, rientrando il potere degli artt. 1226 e 2056 cod. civ. nella discrezionalità del giudice di merito. Il ricorso è rigettato, con condanna del Ministero alle spese.
Nota della Redazione
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