Motivazione apparente in appello su duplicazione ICI e aree edificabili (Cass. civ. Sez. V n. 6357 del 08.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di impugnazione di avviso di accertamento ICI, è affetta da motivazione apparente – e va cassata con rinvio – la sentenza di appello che, richiamando acriticamente la pronuncia di primo grado, non illustri le ragioni del rigetto del motivo concernente la dedotta duplicazione di imposta per la reiterata identificazione catastale dei medesimi immobili. Il ricorso per cassazione che denunci il vizio della relata di notifica è inammissibile ove non ne trascriva integralmente il contenuto, in ossequio al principio di autosufficienza. La consegna dell’avviso di ricevimento a persona diversa dal destinatario non impedisce il perfezionamento dell’invio della raccomandata, gravando sul destinatario l’onere di dimostrare l’estraneità del sottoscrittore. La delibera comunale di determinazione dei valori venali delle aree edificabili per zone omogenee, non avendo natura imperativa ma valore presuntivo, può essere applicata anche con portata retroattiva rispetto ad annualità anteriori alla sua adozione.

Il Fatto

Il contribuente impugnava l’avviso di accertamento ICI relativo all’anno 2002, concernente suoli edificati ed edificabili dei quali era proprietario o superficiario nel territorio comunale. La Commissione tributaria provinciale rigettava il ricorso originario; la Commissione tributaria regionale confermava la decisione, ritenendo l’atto impositivo adeguatamente motivato quanto a indicazione, consistenza e destinazione degli immobili e alla determinazione del valore imponibile, con condanna alle spese.

Avverso tale pronuncia il contribuente proponeva ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, articolati su vizi processuali, sul criterio di determinazione del valore venale delle aree, sulla duplicazione d’imposta e sulle spese. Il Comune rimaneva intimato.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo – che censurava la carenza di comunicazione della preliminare richiesta di notizie, per essere l’avviso di ricevimento stato consegnato a persona estranea – è dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza. Il ricorso non trascrive gli atti del procedimento notificatorio, tra cui la ricevuta di spedizione e l’avviso di ricevimento, così impedendo alla Corte di verificarne la fondatezza senza accedere a fonti esterne. Richiamando copiosa giurisprudenza di legittimità, la Corte ribadisce che il vizio di una relata di notifica esige la trascrizione integrale dell’atto.

Nel merito, la Corte osserva che la consegna dell’avviso di ricevimento a persona diversa dal destinatario comporta comunque il perfezionamento dell’invio, gravando sul destinatario l’onere di provare, con la sola querela di falso, l’assoluta estraneità del sottoscrittore. Essendo state osservate le formalità del contraddittorio preventivo, l’atto impositivo è valido ed efficace.

Il secondo motivo è infondato. La questione verte sull’applicazione retroattiva, all’anno 2002, dei valori venali determinati dalla delibera della Giunta Comunale del 2005. La Corte ricorda che, ai sensi dell’art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 504/1992, il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione, secondo parametri tassativi (zona, indice di edificabilità, destinazione d’uso, oneri di adattamento, prezzi medi di mercato). La delibera comunale prevista dall’art. 59, comma 1, lett. g), del d.lgs. n. 446/1997, pur non avendo natura imperativa, integra una fonte di presunzioni idonea a costituire, anche con portata retroattiva, un indice di valutazione per l’ente e per il giudice. Essa è conoscibile dai contribuenti per il regime di pubblicità legale.

Il terzo motivo è fondato. Il ricorrente denunciava una duplicazione di imposta per il duplice inserimento dei medesimi immobili, identificati dapprima con i nn. 1 e 2 e poi con i nn. 8 e 13 dell’avviso. Pur nella formulazione letterale, la censura è riqualificata d’ufficio come deduzione di motivazione apparente, ai sensi degli artt. 36, comma 2, n. 4, del d.lgs. n. 546/1992 e 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. La Corte ribadisce che la sentenza d’appello può essere motivata per relationem solo se autosufficiente, dando conto delle ragioni della conferma in relazione ai motivi di gravame. Nella specie la motivazione è insufficiente e incoerente: il richiamo alla distinzione tra terreni edificati e aree ancora libere non consente di individuare le ragioni del rigetto sulla reiterata identificazione catastale, imponendosi un nuovo accertamento.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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