Regime differenziato ex art. 41-bis e pericolosità attuale del detenuto (Cass. pen. Sez. I n. 33975 del 21.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di sospensione delle ordinarie regole del trattamento penitenziario, il giudice non è chiamato ad accertare la pericolosità sociale del detenuto in quanto tale, ma la sussistenza di elementi tali da far ritenere la capacità di mantenere collegamenti con un’associazione criminale. La verifica va condotta alla luce del profilo criminale, della posizione rivestita in seno al sodalizio, della perdurante operatività del gruppo e degli altri parametri indicati dall’art. 41-bis, comma 2-bis, ord. pen. Il regime differenziato si applica anche all’imputato in custodia cautelare, non essendo richiesta la condanna, e non si pone in contrasto con il principio di non colpevolezza, poiché non ha natura sanzionatoria o retributiva, ma finalità di prevenzione dei reati.

Il Fatto

Un detenuto ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza con cui il Tribunale di sorveglianza aveva respinto il reclamo contro il decreto ministeriale di applicazione, nei suoi confronti, del regime di cui all’art. 41-bis ord. pen. per la durata di quattro anni.

Con unico motivo il ricorrente ha dedotto violazione di legge, sostenendo che l’ordinanza si limitava a riprodurre il contenuto del decreto ministeriale senza una reale valutazione della sua attuale pericolosità. Questa era stata desunta soltanto dall’appartenenza al clan e dall’operatività attuale del sodalizio, mentre il suo ruolo era ricavato da un procedimento ancora in corso, con conseguente lesione del principio di non colpevolezza. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla lettura dell’art. 41-bis, comma 2, ord. pen., che consente la sospensione delle ordinarie regole del trattamento nei confronti di soggetti condannati o imputati per specifici reati, in relazione ai quali emergano elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con un’associazione criminale, terroristica o eversiva. Il successivo comma 2-bis, richiamato nel testo, indica i parametri della proroga: il profilo criminale e la posizione rivestita, la perdurante operatività del sodalizio, la sopravvenienza di nuove incriminazioni, gli esiti del trattamento e il tenore di vita dei familiari.

Da qui la precisazione centrale: oggetto della verifica non è la pericolosità del detenuto in sé, ma la capacità dello stesso di mantenere collegamenti con l’associazione. Il Tribunale, secondo la Corte, si è attenuto proprio a questo parametro, ricavando la capacità di mantenere collegamenti dal profilo criminale del ricorrente e dall’attuale operatività del clan, entrambi parametri espressamente previsti dalle norme attributive di potere.

I rilievi difensivi sono stati giudicati inammissibili. Quanto alla dedotta separazione coniugale, idonea a recidere l’anello di congiunzione con il clan, l’argomento non rende apparente la prognosi sulla capacità di mantenere collegamenti, perché privo di sufficiente capacità dimostrativa. Quanto all’assenza di rapporti attuali tra il sodalizio e il sottoposto, la norma non richiede l’attualità dei rapporti, ma solo la capacità di mantenerli.

La Corte affronta poi il profilo della presunzione di non colpevolezza. È orientamento consolidato che la sospensione delle regole di trattamento si applica anche ai detenuti in custodia cautelare, non essendovi ragione di distinguere tra imputati e condannati. Il regime differenziato, si aggiunge richiamando una pronuncia che ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale in relazione agli artt. 3, 25, comma secondo, e 27 Cost., non ha natura sanzionatoria o retributiva, ma finalità di prevenzione dei reati in relazione alla pericolosità del detenuto.

Infine, la Corte delimita l’ambito del sindacato di legittimità: in questa sede il ricorso è ammesso solo per violazione di legge, cui è assimilabile la radicale apparenza della motivazione. Il ricorrente, invece, è entrato nel merito delle valutazioni del Tribunale, sulle quali non è prevista tutela in sede di legittimità. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

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