Rimedio ex art. 35-ter ord. pen.: onere allegatorio del detenuto e poteri officiosi del giudice (Cass. pen. n. 30378/2026)
Principi di diritto (Massima)
Nei procedimenti instaurati ai sensi dell’art. 35-ter ord. pen., le allegazioni dell’istante sul fatto costitutivo della lesione, addotte a fondamento di una domanda sufficientemente determinata e riscontrata sotto il profilo dell’esistenza e della decorrenza della detenzione, sono assistite da una presunzione relativa di veridicità, per effetto della quale incombe sull’amministrazione penitenziaria l’onere di fornire idonei elementi di valutazione di segno contrario. La natura essenzialmente compensativa dell’azione esclude che la domanda debba essere corredata dell’indicazione precisa e completa degli elementi posti a fondamento della stessa, essendo sufficiente l’indicazione dei periodi di detenzione, degli istituti di pena e delle specifiche condizioni detentive. Avverso il decreto di inammissibilità emesso de plano dal magistrato di sorveglianza è proponibile esclusivamente il ricorso per cassazione, in applicazione dell’art. 666, comma 2, cod. proc. pen. Il giudice deve attivare i poteri di verifica d’ufficio ove si determini una condizione di incertezza probatoria non altrimenti superabile.
Il Fatto
Il Magistrato di sorveglianza di Salerno ha dichiarato de plano inammissibile la richiesta di risarcimento avanzata ai sensi dell’art. 35-ter e 69-bis, comma 3, della legge 26 luglio 1975 n. 354, per non avere il richiedente indicato i periodi di detenzione, le strutture carcerarie e le ragioni inerenti alle specifiche condizioni detentive del trattamento penitenziario, in violazione dell’art. 3 della CEDU. Il Tribunale di sorveglianza di Salerno ha riqualificato come ricorso per cassazione il reclamo proposto nell’interesse del detenuto.
Con l’atto di impugnazione il difensore ha eccepito che l’istanza indicava il periodo di detenzione e gli istituti penitenziari dove il ricorrente era stato ristretto, evidenziando che il detenuto lamentava non soltanto il mancato rispetto dei metri quadrati minimi, ma anche la carenza delle più elementari condizioni igieniche e sanitarie e la presenza di molteplici fattori di aggravamento, quali la scarsa illuminazione, i servizi igienici senza antibagno, la mancanza di riscaldamento e acqua calda e l’assenza di personale sanitario. Ha rilevato che né il detenuto né il difensore sono in possesso di strumenti per indicare in modo analitico i periodi esatti delle violazioni, mentre l’amministrazione penitenziaria è l’unico soggetto in possesso di tali informazioni. Il Sostituto Procuratore generale ha concluso per l’annullamento con rinvio.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente ritenuto corretta la riqualificazione del reclamo come ricorso per cassazione, richiamando la sentenza secondo cui l’art. 35-ter ord. pen. ha introdotto specifici rimedi risarcitori e compensativi per quanti abbiano subito il pregiudizio costituito dalla sottoposizione a detenzione in condizioni violative dell’art. 3 CEDU. Ha precisato che avverso il decreto di inammissibilità adottato de plano dal magistrato di sorveglianza l’unico mezzo di impugnazione è costituito dal ricorso per cassazione, in applicazione dell’art. 666, comma 2, cod. proc. pen., e non dal reclamo al tribunale di sorveglianza nel contraddittorio delle parti, poiché la declaratoria adottata fuori dai casi previsti impone che la richiesta venga esaminata dal magistrato nel giudizio partecipato di primo grado, recuperando il contraddittorio, e non dinanzi al tribunale, saltando un grado di merito.
Nel merito, la Corte ha richiamato il principio secondo cui nei procedimenti ex art. 35-ter ord. pen. le allegazioni dell’istante sul fatto costitutivo della lesione, addotte a fondamento di una domanda sufficientemente determinata e riscontrata sotto il profilo dell’esistenza e della decorrenza della detenzione, sono assistite da una presunzione relativa di veridicità, per effetto della quale incombe sull’amministrazione penitenziaria l’onere di fornire idonei elementi di valutazione di segno contrario. Tale presunzione deriva dalla necessità di bilanciare l’asimmetria derivante dal fatto che l’amministrazione è l’unico soggetto detentore delle informazioni idonee ad apprezzare la legalità del trattamento. La tutela viene concessa lì dove il fatto costitutivo del diritto all’indennizzo risulta più probabile che non, con attivazione dei poteri di verifica ex officio ove si determini una condizione di incertezza probatoria non altrimenti superabile.
La Corte ha inoltre richiamato il principio secondo cui la natura essenzialmente compensativa, più che risarcitoria in senso stretto, dell’azione, finalizzata a ottenere una riparazione effettiva delle violazioni dell’art. 3 CEDU, esclude che la domanda debba essere corredata dell’indicazione precisa e completa degli elementi posti a fondamento della stessa, essendo sufficiente ai fini dell’ammissibilità l’indicazione dei periodi di detenzione, degli istituti di pena e delle specifiche condizioni detentive. Il principio da seguire è quello che comporta per il detenuto il massimo di facoltà di accesso ai rimedi introdotti dall’ordinamento interno e il massimo di effettività degli stessi. Alla luce di tali principi, il Magistrato di sorveglianza ha erroneamente adottato de plano il provvedimento di inammissibilità, poiché nella domanda i periodi di carcerazione e gli istituti di pena erano dettagliatamente indicati e il fatto costitutivo della lesione non risultava esposto in modo generico. L’ordinanza è stata quindi annullata con rinvio per nuovo giudizio al Magistrato di sorveglianza di Salerno.
Provvedimento integrale: scarica il PDF
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.