Inammissibile il ricorso se il condannato ha già ottenuto la licenza premio (Cass. pen. Sez. I n. 33977 del 21.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso avverso il provvedimento del magistrato di sorveglianza in materia di licenza premio è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse quando il condannato, nelle more del giudizio, abbia già ottenuto con un successivo provvedimento le utilità che intendeva perseguire mediante l’impugnazione. L’interesse ad agire costituisce condizione di ammissibilità dell’impugnazione ai sensi dell’art. 568, comma 4, cod. proc. pen., poiché l’eliminazione del provvedimento impugnato deve arrecare all’impugnante una situazione pratica più vantaggiosa rispetto a quella esistente. La declaratoria di inammissibilità non comporta la condanna del ricorrente alle spese del procedimento né al pagamento della sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende, non configurandosi una ipotesi di soccombenza, neppure virtuale.

Il Fatto

Il magistrato di sorveglianza di Caltanissetta, con ordinanza del 30 marzo 2026, aveva accolto solo parzialmente l’istanza di licenza premio presentata dal condannato, disponendo la licenza per due giorni anziché per i dieci richiesti e prescrivendo la permanenza nell’abitazione.

Avverso tale provvedimento il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo che la legge impone la permanenza in libertà vigilata e non l’obbligo di permanenza domiciliare, e lamentando la mancanza di motivazione sulla durata ridotta della licenza. Nelle more della fissazione dell’udienza, il ricorrente ha depositato dichiarazione di rinuncia al ricorso, avendo nelle more ottenuto con successivo provvedimento la licenza invocata.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. Il ricorrente ha, infatti, già ottenuto nelle more del giudizio, mediante successivo provvedimento, le utilità che si proponeva di conseguire attraverso l’impugnazione.

Il Collegio richiama la regola per cui l’interesse ad agire è condizione di ammissibilità dell’impugnazione ex art. 568, comma 4, cod. proc. pen., poiché l’eliminazione del provvedimento impugnato deve determinare per l’impugnante una situazione pratica più vantaggiosa rispetto a quella esistente. Sul punto la sentenza richiama il precedente Sez. V n. 32850 del 30/06/2011.

Ne consegue la declaratoria di inammissibilità ex art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.

La Corte esclude, inoltre, la condanna del ricorrente alle spese del procedimento e al pagamento della sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende, perché tale declaratoria non configura una ipotesi di soccombenza della parte, neppure virtuale. A sostegno richiama Sez. Un. n. 7 del 25/06/1997 e Sez. I n. 11302 del 19/09/2017, dep. 2018.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *